Inps | Circolare n. 2489/2015

Esposizione all’amianto: prorogato al 30 giugno il termine per presentare le domande del bonus amianto

A favore dei lavoratori iscritti all’Ago e assicurati per il rischio malattie professionali all’Inail, c’è la possibilità di presentare domanda per il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d’esposizione all’amianto in attività lavorativa.

L’Inps, con la comunicazione n. 2489/2015, ha specificato che è prorogato al 30 giugno il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei benefici per l’esposizione all’amianto. In particolare, la scadenza riguarda la deroga al regime previdenziale previsto per le attività con esposizione all’amianto secondo l’art. 1, comma 115 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità).esposizione-all’amianto

Come noto, la norma ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e assicurati per il rischio malattie professionali (all’Inail), la possibilità di presentare domanda all’Inps per il riconoscimento della maggiorazione contributiva del periodo d’esposizione all’amianto in attività lavorativa, secondo il regime vigente al tempo in cui si è avuta l’esposizione. Il beneficio riguarda dunque l’applicazione del coefficiente 1,25 al periodo contributivo di esposizione all’amianto, da far valere sia ai fini del diritto, sia della misura della pensione (anche se attualmente solo ai fini della misura).

Condizioni. Gli interessati alla deroga devono avere però questi specifici requisiti:

  • iscrizione all’Ago
  • assicurazione all’Inail
  • dipendenti da aziende che hanno collocato i propri dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività
  • possesso in via giudiziale definitiva dell’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge
  • avere presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 e avere ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali secondo l’art. 47 dl 269/2003, convertito dalla legge 326/2003.

È stato precisato che sono esclusi gli iscritti a fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’Ago insieme ai lavoratori non soggetti all’assicurazione Inail secondo la circolare n. 8 del 2015.

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