Aree di crisi | Agevolazioni

Fondi anche all’ambiente nelle aree industriali dismesse

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia secondo al legge 181/1989 riguardante la riqualificazione delle aree di crisi industriali. Sono finanziabili anche i programmi d’investimento e i progetti d’innovazione organizzativa. La partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia potrà avvenire su richiesta dell’impresa e non sarà più obbligatoria.

Ricca di novità la circolare n. 59282 del ministero dello Sviluppo Economico su criteri e modalità di concessione delle agevolazioni cui fa riferimento la legge 181/1989 in favore di programmi d’investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree industriali. Vi sono contributi in conto impianti e finanziamenti agevolati per la reindustrializzazione delle aree di crisi industriale.aree di crisi industriali

Sono finanziabili anche i programmi d’investimento per la tutela ambientale, il turismo e i progetti d’innovazione organizzativa. L’incentivo sarà rivolto alle piccole, grandi e medie imprese costituite in forma societaria comprese le società cooperative e quelle consortili. La partecipazione al capitale sociale da parte di Invitalia non sarà più obbligatoria ma potrà avvenire si specifica richiesta dell’impresa.

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA
La normativa è stata aggiornata dal decreto del ministero dello Sviluppo Economico e con un apposito avviso il ministero fisserà i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriali non complesse. Nei casi in cui l’intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal ministero tramite emanazione, per ciascun accordo di programma di uno specifico avviso.

I FINANZIAMENTI
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento Gber.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e dell’eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili: ha una durata massima di 10 anni oltre a un periodo di pre-ammortamento. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d’interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del ministro dell’Economia del 2 novembre 2004.
L’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (Esl) è pari alla differenza tra i valori attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle date calcolate al predetto tasso agevolato.
Il tasso di riferimento deve essere definito a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea e il contributo in conto impianti insieme all’eventuale contributo diretto alla spesa viene determinato in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato.

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