Fondo di garanzia | Pmi

Fondo di garanzia: guida all’accesso per le start up e le pmi innovative

Due sono i requisiti per accedere al fondo di garanzia: essere una start-up innovativa o un incubatore certificato secondo quanto stabilito dal d.l. 179/2012 e il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia reale assicurativa e bancaria sull’operazione finanziaria.

Nella guida all’accesso al fondo centrale di garanzia per le pmi, per start-up e incubatori certificati (curata dalla segreteria tecnica del ministero dello Sviluppo economico) è stato specificato che le start up devono rispettare due soli requisiti: essere una start-up innovativa o incubatore certificato.Start-up innovative
In particolare quando le imprese si trovano nella loro fase di avvio attività incontrano difficoltà notevoli nel reperire le garanzie reali richieste dagli istituti bancari a copertura del fabbisogno finanziario. Le garanzie richieste diventano ancora più onerose qualora le imprese conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite dagli stessi istituti come attività «più rischiose».

L’intervento del Fondo di garanzia pmi vuole ridurre queste situazioni permettendo alle aziende strategiche per l’incremento della competitività di accedere a quelle risorse necessarie sia all’attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita.

Start-up di difficile valutazione. Resta il fatto che le start up innovative, essendo imprese di nuova costituzione, non sono valutabili sulla base dei dati di bilancio e a salvaguardia del loro valore innovativo necessitano di procedure rapide che permettano la realizzazione degli investimenti in tempi altrettanto brevi. La procedura di concessione della garanzia del fondo alle start-up innovative e agli incubatori certificati di impresa è stata ora notevolmente semplificata.

Due requisiti. Adesso i requisiti sono solamente due: essere una start up innovativa oppure un incubatore certificato ai sensi dell’art. 25 comma 2 e comma 5 del dl 179/2012, iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese e il soggetto finanziatore non deve acquisire nessuna garanzia reale, bancaria, assicurativa sull’operazione finanziaria.
La garanzia sui finanziamenti bancari agli incubatori (e alle start up) è concessa a titolo gratuito e alle domande riferite a queste tipologie d’imprese è stata assegnata priorità in fase di istruttoria e in fase di presentazione al comitato di gestione.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here