Opere pubbliche | Infrastrutture

Fondo di garanzia per opere idriche, dighe e fognarie

Avviato il Fondo di Garanzia per le infrastrutture idriche e per le dighe. Verrà data priorità agli interventi non iniziati ma immediatamente cantierabili previsti dal Piano Nazionale. All'Arera il compito di provvedere alla definizione dei requisiti soggettivi dei richiedenti e delle modalità di richiesta della garanzia.

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2019 in tema di Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere pubbliche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019, rappresenta un momento di particolare rilevanza per la realizzazione delle opere necessarie a contrastare i fenomeni di siccità che interessano vaste aree del Paese.

Il provvedimento rappresenta il fondo di garanzia per le infrastrutture idriche e per le dighe, considerate priorità per gli interventi non iniziati ma immediatamente cantierabili previsti dal Piano nazionale.

Con questo provvedimento, viene istituito uno specifico Fondo di garanzia presso l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) dedicato oltre che agli investimenti per le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (reti degli acquedotti, impianti fognari, impianti di depurazione) anche a quelli riguardanti le dighe. Con priorità per quelle destinate all’uso potabile e plurimo.

Nell’applicazione del fondo rientrano anche gli interventi previsti dal Piano nazionale del settore idrico. Il Fondo ha come scopo primario il potenziamento delle infrastrutture idriche e la ridefinizione del gap infrastrutturale del settore, oltre alla copertura degli interventi che siano previsti nel Piano nazionale idrico.

Tra gli obiettivi si dovranno considerare interventi non ancora finanziati e avviati ma ritenuti necessari all’adeguamento delle infrastrutture idriche e ai parametri di qualità tecnica fissati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

L’Autorità ha il compito di provvedere alla definizione dei requisiti soggettivi dei richiedenti, delle modalità di richiesta della garanzia, delle modalità e dei termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, delle modalità e dei termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie ammesse al rilascio della garanzia, delle modalità di accantonamento e delle procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore.

Per quanto concerne gli interventi, di rilevanza è il capitolo che darà priorità a quelli già pianificati e immediatamente cantierabili di carattere strategico e funzionali al Servizio Idrico Integrato.

Il Fondo potrà intervenire anche per quanto concerne le opere riguardanti le piccole dighe, opere non inserite nel piano nazionale e che non sono ancora state avviate ma già dotate di finanziamento.

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