Ministero Sviluppo economico-regioni | Progetti di ricerca & sviluppo

Fondo per sviluppo sperimentale e attività di ricerca industriale

Sono ammissibili progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi tramite lo sviluppo delle tecnologie. I progetti devono prevedere costi ammissibili non inferiori a 800mila euro e non superiori a 40 milioni e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Sono stati stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico 80 milioni di euro per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca & sviluppo realizzati nell’ambito di accordi di programma sottoscritti dal Mise con le regioni e con altre amministrazioni pubbliche.ricerca

I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale connesse tra loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono prevedere costi ammissibili non inferiori a 800mila euro e non superiori a 40 milioni di euro, essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, pena la revoca, comunque non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere compatibili con il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’accordo di programma.
Tutto questo è stato previsto dal decreto del Ministero del 1° aprile scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio n. 109.

Proroghe. Il Ministero, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 14 mesi, qualora compatibile con i termini previsti dall’accordo di programma.

Più soggetti. Nel caso di progetti presentati da più soggetti congiuntamente, è necessario prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili e devono essere rispettate le ulteriori eventuali condizioni di ammissibilità previste dall’accordo di programma.
Con la riforma degli incentivi alle imprese, di cui al decreto Crescita 1 (dl 22/06/2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 134), il fondo per l’innovazione tecnologica ha assunto la denominazione di «fondo per la crescita sostenibile».

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