La sezione seconda del Tar Veneto con la sentenza n.1104 del 13 settembre 2013 ha stabilito che per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommitĂ di un edificio occorre dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiaritĂ del paesaggio e che non è ammissibile una valutazione generica che non dimostri ‘incompatibilitĂ paesaggistica dell’impianto.I giudici del Tar Veneto hanno annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Soprintendenza perchĂ© nel provvedimento non esiste alcun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto ed è totalmente mancante l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che risulterebbe alterato.
Motivando la sentenza i giudici hanno specificato che attualmente la presenza di pannelli sulla sommitĂ degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve piĂą essere percepita solamente come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilitĂ collettiva.
La Soprintendenza ha argomentato il proprio parere sostenendo un’incompatibilitĂ con il paesaggio poichĂ© gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante.
I giudici hanno asserito che «la semplice lettura delle motivazioni permetta di rilevare come la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalitĂ tecnica, sia del tutto apodittica e generica in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito in concreto e all’intervento di cui si tratta».