Ministero dell’Economia | Fondo di garanzia Prima casa

Garanzia dello Stato sui mutui per l’acquisto delle prima casa

La garanzia vale anche per il miglioramento dell’efficienza energetica e la ristrutturazione. Il fondo ha una dotazione di 600 milioni di euro per tre anni e la sua gestione è attribuita alla Consap. Regioni ed enti locali potranno partecipare su base volontaria all’incremento del fondo. Priorità a giovani coppie, under 35 e single con figli.

Mutui casaIl decreto del ministro dell’Economia del 31/07/2014 (Disciplina del fondo di garanzia Prima casa, di cui all’art. 1 comma 48 lettera c) della legge 27/12/2013 n. 147), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’altro ieri, ha previsto che c’è la garanzia dello Stato sui mutui per l’acquisizione della prima casa, per la sua ristrutturazione e per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Sarà a copertura del 50% dell’importo, purché il prestito non sia superiore a 250mila euro. Per quanto concerne le priorità del provvedimento, il beneficio andrà alle giovani coppie, agli under 35 e ai single con figli
Il fondo ha una dotazione di 600 milioni di euro per tre anni, da oggi fino al 2016, e la sua gestione è attribuita alla Consap. Regioni ed enti locali potranno partecipare su base volontaria a sostenere il fondo di dotazione.

Cosa non deve avere. L’immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale secondo il decreto non deve avere caratteristiche di lusso e non deve entrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili.

Le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal fondo potranno essere effettuate da istituti bancari e intermediari finanziari in base ad un protocollo stipulato tra il Ministero del Tesoro e l’Associazione bancaria italiana (Abi), protocollo che disciplina le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all’iniziativa del fondo, gli impegni degli aderenti tesi a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari della misura di garanzia, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, l’accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo. I soggetti finanziatori non dovranno richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative.

Garanzia. Nel caso di inadempimento del mutuatario, l’istituto bancario informerà la Consap e da questa avrà inizio la procedura per chiedere l’intervento della garanzia del fondo. Se il soggetto finanziatore non ha richiesto a Consap l’attivazione della garanzia, non abbia quindi comunicato la ripresa del pagamento delle rate del mutuo, la garanzia decade. Per attivare la garanzia si dovrà fornire alla Consap una serie di documenti:

  • l’attestato di avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario
  • il documento di ultima rata rimasta insoluta
  • l’indicazione del capitale residuo
  • l’inadempienza accertata del mutuatario.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Consap provvederà secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste alla corresponsione dell’importo spettanze a istituti bancari e intermediari. Quando vi è l’intervento della Consap scatta l’obbligo per il mutuatario di restituire le somme pagate dal fondo oltre agli interessi e alle spese sostenute per il recupero.

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