Consiglio di Stato | V° Sezione, sentenza n. 1904 del 12/5/2016

Gare per appalto integrato: senza lo studio d’impatto ambientale c’è l’esclusione

La mancanza di Sia e della relazione sulle indagini e sui rilievi legittima l’esclusione di un’offerta per un appalto integrato. Non è sanabile con il Soccorso istruttorio e va a determinare l’esclusione dalla gara.

appalti cantiereIl Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n.1904 del 12 maggio 2016) in relazione alla gara per un appalto integrato bandita sulla base del progetto preliminare con richiesta del progetto definitivo in sede di offerta, ha deliberato che: la mancanza dello studio d’impatto ambientale (sia) e della relazione sulle indagini e sui rilievi legittima l’esclusione di un’offerta per un appalto integrato. Inoltre non è sanabile con il Soccorso istruttorio e determina la legittima esclusione dalla gara.
In questa procedura non più ammessa dal Nuovo Codice dei contratti pubblici, il disciplinare di gara descriveva la presentazione della relazione sulle indagini e rilievi effettuati e propedeutici alla progettazione, oltre allo studio d’impatto ambientale (documenti previsti e ritenuti essenziali annessi al progetto definitivo dall’art. 24 del dpr 207/2010 abrogato).

Documenti non esistenti in altri atti e riconducibili a quelli richiesti. I giudici hanno confermato che oltre ai citati documenti mancanti non esistevano in altri atti, comunque prodotti documenti riconoscibili a quelli richiesti a pena di esclusione. In realtà in qualche documento potevano rinvenirsi alcuni riferimenti a studi e documenti ma, ha notato la sentenza, non sussisteva invece anche sotto il profilo sostanziale una vera e propria relazione propedeutica alla progettazione secondo quel che è richiesto per questa tipologia di opera e non esisteva ne studio di impatto ambientale ne documento equivalente.

Confermata la sentenza di I grado. Il Collegio ha confermato la sentenza di I grado e ha ritenuto legittima l’esclusione disposta per mancanza di documenti indicati dal bando e dal disciplinare di gara (previsti in modo obbligatorio a pena di esclusione).

Per il Consiglio di Stato si tratta di documenti espressione di specifiche prescrizioni di legge (dal Regolamento sui contratti pubblici) e la loro mancanza integra la fattispecie del mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti.

Questa mancanza non è neppure rimediabile con la regolarizzazione documentale postuma ex art.46 del Codice dei contratti pubblici (definito Soccorso istruttorio) anche perché in un appalto integrato il progetto definitivo rappresenta una parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione del concorrente.

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