Per i giudici è sufficiente che l’impresa presenti in gara la relazione di un professionista abilitato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e una dichiarazione di un’altra impresa che metta a disposizione i requisiti e le risorse per svolgere l’appalto.
Il Consiglio di Stato con la pronuncia della quinta sezione del 27 dicembre 2013 n. 6272, relativa a una gara d’appalto in cui l’aggiudicazione era avvenuta a favore di un’impresa che aveva chiesto l’attivazione della procedura di concordato preventivo il giorno successivo alla presentazione dell’offerta, ha affermato che in un appalto pubblico un’impresa può partecipare alla gara anche se ha formulato domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale, a condizione che produca la documentazione di conformità del piano e che un’altra impresa le fornisca i requisiti e assicuri le risorse per eseguire l’appalto.
In questo modo il Consiglio di Stato ha dato seguito a quanto pronunciato in primo grado dal Tar Friuli-Venezia Giulia, che aveva rigettato il ricorso del secondo classificato, riconfermando la pronuncia di primo grado.
La questione da risolvere riguardava la legittimità della partecipazione alla gara della ditta aggiudicataria che aveva presentato domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Questo avrebbe dovuto determinare il mancato rispetto del possesso del requisito avente ad oggetto l’assenza di procedure concorsuali in capo all’impresa aggiudicataria e, quindi, la necessità di escluderla dalla gara.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto invece legittima l’ammissione alla gara e l’aggiudicazione dal momento che, in base al codice dei contratti pubblici, l’esclusione scatta soltanto per i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
L’impresa non era nella situazione di concordato preventivo al momento della presentazione dell’offerta e quindi era in situazione regolare. La ditta potrà non essere esclusa dalla gara d’appalto soltanto laddove il concordato con continuità aziendale fosse ammesso, mentre nella fase antecedente che va dalla proposizione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo alla dichiarazione di ammissione, l’impresa non avrebbe potuto legittimamente partecipare alla gara.
In questo caso il Consiglio di stato dà torto al ricorrente, infatti, partendo dalla finalità dell’istituto disciplinato dalla legge fallimentare, si dà atto all’azienda per uscire dalla propria crisi aziendale, cercando di evitare il fallimento per portare avanti i contratti in corso e superare il periodo di crisi. La legge prevede che i contratti in corso non si risolvono se viene aperta la procedura di concordato ma a condizione che venga attestata la conformità alla legge del piano presentato dall’azienda e la ragionevole capacità di adempimento dell’impresa.
Per i giudici, quindi, è sufficiente che l’impresa presenti in gara la relazione di un professionista abilitato che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e una dichiarazione di un’altra impresa che metta a disposizione i requisiti e le risorse per svolgere l’appalto.
Diversamente, impedire all’impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato configgerebbe con la ratio della legge, che vuole consentire all’impresa di poter acquisire contratti per superare la crisi.