Tra gli interventi normativi in materia di semplificazione diretti a favorire la riduzione dei costi amministrativi per le imprese, particolare rilevanza hanno rivestito le disposizioni finalizzate a favorire l’utilizzo dei nuovi canali informatici, come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini, le imprese e i professionisti.
Questo in attuazione della previsione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’ amministrazione digitale (Cad)» che dispone che tutte le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e le imprese relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti avvengano esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il messaggio n. 13414 dell’Inps specifica cosa fare in caso di recapito del documento Durc esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Le modalità di attuazione di tale disposto, sono state individuate dal Dpcm 22 luglio 2011 che ha fissato, al 1 luglio 2013, il termine a partire dal quale le pubbliche amministrazioni non potranno più accettare o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese.
Peraltro, lo stesso provvedimento ha stabilito che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, lo scambio di dati, informazioni e documenti, dovrà avvenire attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.
Programmi informatici. Al riguardo, è stato definito che l’implementazione del canale esclusivo di comunicazione tra imprese e pubbliche amministrazioni dovesse avvenire in maniera graduale, mediante l’elaborazione di programmi di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese in cui siano fissati obiettivi intermedi a cadenza almeno semestrale.
Contestualmente il legislatore ha definito l’obbligo per le imprese di dotarsi di Pec, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse. Con effetto dal 1 luglio 2013, il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della Pec è giunto a completamento. Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del dl 172/2012 l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo Pec al Registro delle imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.
Solo tramite Pec. Il quadro normativo ha reso necessaria la revisione del sistema di trasmissione utilizzato per notificare i Documenti unici di regolarità contributiva (Durc) alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese richiedenti, nei residuali casi in cui la normativa vigente consente l’acquisizione diretta del documento da parte di queste ultime.
È stato quindi stabilito da una parte che la trasmissione dei Durc avviene esclusivamente tramite lo strumento della Pec e dall’altra l’obbligatorietà, all’atto dell’inserimento della domanda, della valorizzazione del campo relativo all’indirizzo Pec al quale il documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
In ragione della funzione che assolve il Durc nell’ambito dei rapporti contrattuali pubblici e privati, ferma restando la decorrenza fissata dalle norme citate è stato deciso, con Inail e Casse edili, sentito il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di fissare al 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione dei Durc verrà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite Pec.
Ciò per consentire agli utenti dello «Sportello unico previdenziale», attraverso una opportuna informativa, di disporre di una completa conoscenza in ordine agli effetti correlati all’assenza di valorizzazione del dato della Pec, ormai obbligatoria alla luce di quanto esposto.
In tal modo si è inteso escludere il possibile determinarsi di effetti pregiudizievoli per il sistema economico già gravato da una situazione di crisi strutturale. In tal senso, in concomitanza con il 1 luglio 2013, sulla procedura Sportello unico previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica la decorrenza dell’obbligatorietà dell’indicazione dell’indirizzo Pec nella richiesta.
A decorrere dal 2 settembre 2013, pertanto, l’inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello Sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e delle imprese.
Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse edili e dall’Inps, esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta. Le indicazioni da seguire nella fase di compilazione della richiesta, con riferimento a tale previsione, sono disponibili nei «manuali per la compilazione di una richiesta di Durc da ricevere tramite Pec» pubblicati su sito web dello sportello unico previdenziale>>