Corte di Cassazione | Sentenza n. 2768

Il furto in cantiere è come quello in un’abitazione

Partendo dalla considerazione che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il furto in un cantiere edile è punibile con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.

La V sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2768, ha stabilito che «un furto in cantiere edile equivale ad un furto in abitazione, di conseguenza il reato è punibile con la reclusione da uno a sei anni». Il punto di partenza considerato è che «la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compie, anche se in modo contingente e transitorio, atti della vita privata».Cantiere edile

Rientrano in questa nozione anche gli studi professionali, gli esercizi commerciali e gli stabilimenti industriali. Questo perché l’art. 624 bis del codice penale, in base alla novità apportata dalla legge n. 128/2001, va oltre la nozione di luogo destinato ad abitazione e fa riferimento alla nozione di edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze.
Secondo la Cassazione, è vero, come riferito dal giudice di merito, che nei cantieri gli operai utilizzano spazi, depositi e spogliatoi per le necessità della vita personale, collegate all’attività lavorativa. In caso di furto in cantiere scatta l’applicazione dell’art. 624 bis, che prevede che chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di questa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 a 1.032 euro.

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