Cassazione | Sicurezza

Il mancato uso dei Dpi legittima il licenziamento del lavoratore inadempiente

La sentenza n. 18615/2013 della Cassazione ha considerato legittimo vietare l’accesso sul luogo di lavoro al dipendente che rifiuti d’indossare i dispositivi personali di sicurezza poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di impedire la prestazione laddove questa, se eseguita in condizioni insicure, può arrecare danno al lavoratore stesso.

Proprio ieri abbiamo pubblicato l’annuncio dell’interessante e ricca edizione 2013 di Ambiente lavoro, salone espositivo dedicato alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e sui cantieri >> , a dimostrazione di quanto sia fondamentale per le imprese porre l’accento sui temi riguardanti la sicurezza quando si lavora.

Oggi, proponiamo il caso di un lavoratore negligente in materia di sicurezza sino al punto che la Cassazione con la sentenza 18615/2013 ha stabilito come legittimo il suo licenziamento.
In particolare, è stato considerato legittimo vietare l’accesso sul luogo di lavoro al dipendente che rifiuti ripetutamente di indossare i dispositivi personali per la sicurezza (Dpi).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di impedire la prestazione laddove questa, se eseguita in condizioni insicure, può arrecare danno al lavoratore. Come detto, la vicenda ha avuto inizio dalla richiesta del lavoratore a causa del suo licenziamento da parte dell’azienda per aver rifiutato d’indossare i dpi obbligatori per l’accesso sul luogo di lavoro.
Sia il tribunale sia la corte d’appello non hanno accolto le richieste del lavoratore e si è giunti in cassazione. C’è da precisare che l’azienda dove è avvenuto il licenziamento si occupa di lavori di manutenzione di uno stabilimento di raffineria e autorizza l’accesso al cantiere solo ai dipendenti muniti di dpi.
Il lavoratore si era più volte rifiutato di ricevere questi dispositivi venendo così meno al dovere di svolgere l’attività lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni impartite dal proprio datore di lavoro. Inoltre, benché avesse avuto ben due sanzioni disciplinari, il dipendente aveva ulteriormente rifiutato di svolgere i compiti di servizio che gli imponevano il ritiro dei dpi.
A questo punto il datore di lavoro gli ha inibito l’accesso sul luogo di lavoro per violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro. Inoltre, valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo del dipendente si procedeva al conseguente licenziamento.
In cassazione il dipendente contestava sia il licenziamento sia il comportamento del datore di lavoro per aver reso impossibile il ritiro dei dpi.
La cassazione ha ritenuto invece legittimo il comportamento dell’azienda perché il mancato ritiro dei dpi in tempi diversi legittima il datore di lavoro a inibire l’accesso del lavoratore sul luogo di lavoro avendo il datore di lavoro l’obbligo di impedire la prestazione lavorativa «ove l’esecuzione della stessa non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza, in quanto avrebbe potuto risolversi in un pregiudizio per l’integrità fisica del lavoratore».

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