Dlgs Vigili del Fuoco | Omissione presentazione Scia

Impresa senza Scia: in arrivo sanzioni e arresto

Per l'avvio di attivitĂ  d'impresa industriale soggetta ai controlli di prevenzione incendi l'omissione della Scia o della richiesta di rinnovo periodico della conformitĂ  antincendio costerĂ  al proprietario dell'impresa una sanzione pecuniaria o l'arresto fino a 1 anno.

Nello schema di dlgs riguardante le nuove funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (esaminato dal Consiglio dei ministri in prima lettura il 23 febbraio scorso e trasmesso alla presidenza del Consiglio il 28 febbraio) è prevista una stretta sull’omissione della presentazione Scia per l’avvio di attivitĂ  di impresa industriale soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Va ricordato che l’omissione della presentazione della Scia o della richiesta di rinnovo periodico della conformitĂ  antincendio costerĂ  al proprietario dell’impresa l’arresto fino a 1 anno e la sanzione pecuniaria (da 258 euro a 2582 euro).

Il decreto è attuativo dell’articolo 8 della legge n. 124 del 7/8/2015 che ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi in tema di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato. un provvedimento riguarda la delega e la revisione del riassetto della normativa che interessa le funzioni e i compiti del Corpo dei Vigili del Fuoco in tema di prevenzione incendi, protezione civile e soccorso pubblico. 

Procedimento di prevenzione incendi e inizio Scia

Con il dpr n. 151/2011 è stata uniformata la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attivitĂ  (Scia) così da garantire certezza giuridica al quadro normativo e provvedere ad una semplificazione con l’esigenza di tutela della pubblica incolumitĂ .

Le modifiche all’articolo 16 dello schema di dlgs (ora al vaglio della presidenza del Consiglio) intendono attuare i cambiamenti intervenuti nelle procedure di prevenzione incendi passando così da un regime autorizzatorio dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi a valle di una procedura amministrativa rappresentava la condizione necessaria per l’esercizio delle attivitĂ  soggette a un regime di controlli a posteriori a seguito della presentazione della Scia.

Chiunque nel provvedere alle certificazioni  e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della Scia (o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio) attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con una multa (che varia da 103 a 116 euro). Questa pena si applica anche a chi falsifica le certificazioni medesime.

Controlli e visite tecniche di periti

Nel caso di controlli si evidenzi la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, la conseguenza non è piĂą il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi (e così l’impossibilitĂ  di avviare un’attivitĂ  non in sicurezza) bensì l’adozione di provvedimenti d’urgenza per la messa in sicurezza delle opere riguardanti a un’attivitĂ  giĂ  avviata a seguito della Scia.

Per quanto concerne gli insediamenti industriali e le attività di tipo complesso il comando dei Vigili del Fuoco può arrivare ad acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi avvalendosi, nel caso di visite tecniche, di esperti designati dallo stesso comitato.

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