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Imprese edili facilitate per la stipula dei contratti a termine

Allo scopo del rispetto della percentuale massima di lavoratori a tempo determinato, nel caso in cui l’impresa abbia iniziato la propria attività durante l’anno, la stessa è tenuta a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 14974 del 1° settembre in risposta a un quesito posto dall’Ance, ha spiegato la diversa modalità di computo allo scopo di rispettare la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria, nuova attività durante l’anno.
Ora è più facile stipulare contratti a termine per le imprese edili neocostituite e, allo scopo di rispettare la percentuale massima dei lavoratori a tempo determinato (20% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato), nel caso in cui abbia iniziato la propria attività durante l’anno, l’impresa è tenuta a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data di assunzione del primo lavoratore a termine.Lavoratori edili

Applicazione a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova impresa. In mancanza di una disciplina che regolamenti la specifica fattispecie, le imprese edili possono applicare questo criterio pur osservando i diversi limiti eventualmente individuati dal Ccnl. Conseguentemente, se esiste una disciplina contrattuale in materia, questa trova applicazione a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova attività imprenditoriale.

Il ministero del Lavoro sostiene in sostanza che le imprese edili avranno una facilitazione nella sottoscrizione dei contratti a tempo determinato, anche se il contratto nazionale del comparto non disciplina questa fattispecie. Lo stesso Ministero, con la circolare del 30/07/2014, ha fornito alcune indicazioni operative per il personale ispettivo sulla nuova disciplina del contratto a termine in vigore dal 20 maggio di quest’anno.

È stato specificato che il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale, è tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo dipendente a termine.
Le imprese edili neocostituite possono fare riferimento a un termine diverso da quello del 1° gennaio stabilito per legge e in particolare a quello della sottoscrizione del contratto a tempo determinato. Infatti, alle imprese che non raggiungono i cinque dipendenti a tempo indeterminato è consentito stipulare un contratto a termine.

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