Edilizia | Gestione del rischio

Imprese edili: la valutazione dei rischi nel settore delle costruzioni e le migliori coperture assicurative

I più importanti fattori di rischio sul luogo di lavoro e le migliori soluzioni offerte dal mercato per tutelare il professionista e i dipendenti che operano nel settore dell’edilizia, durante le fasi di costruzione, ristrutturazione e progettazione.

Ogni progetto edile presenta dei rischi, dunque è consigliabile, per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, dotarsi di un’assicurazione tale da avere una copertura completa per i progetti in cantiere, che si tratti di ampliamenti, ristrutturazioni o nuove edificazioni, commissionati sia da enti privati sia da enti pubblici.

L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale da pretese risarcitorie di terzi e/o da danni all’opera che l’azienda sta realizzando o anche danni materiali derivanti da incidenti di cantiere e quelli inerenti la responsabilità civile per le pretese di terzi.

Vediamo, dunque, quali sono i più importanti fattori di rischio sul luogo di lavoro e le migliori soluzioni offerte dal mercato per tutelare il professionista e i dipendenti che operano nel settore dell’edilizia, durante le fasi di costruzione, ristrutturazione e progettazione.

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Responsabilità Civile Terzi

Copre l’impresa da richieste di risarcimento di danni da parte di terzi e comprende danni a persone e danni a cose di proprietà o di terzi. Oltre ai danni diretti, infatti, è bene considerare anche quelli indiretti: basti pensare al danno economico che può essere creato nel caso in cui, ad esempio, si verifichi la caduta di calcinacci mentre si stanno eseguendo i lavori per la ristrutturazione di un appartamento, con conseguente occlusione della caldaia dell’abitazione dei vicini.

Tra le coperture, solitamente estensioni della polizza base, ci sono i Danni a condutture e RC Postuma per i danni che si manifestano dopo la conclusione dei lavori, ad esempio, nel caso in cui l’impresa edile completi la costruzione dell’edificio commissionato e dopo qualche mese si verifichi il cedimento di una porzione in cartongesso causando la rottura di un televisore di ultima generazione.

In questo caso la RC Postuma copre l’impresario per le richieste di risarcimento avanzate. Inoltre, le imprese edili, spesso, operano come subappaltatori o appaltatori in cantieri, per cui vengono richiesti dei massimali specifici in fase di aggiudicazione del lavoro per il successivo ingresso in cantiere (che possono anche superare i 2 milioni di euro).

Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)

Tutela l’assicurato civilmente responsabile verso il prestatore d’opera (dipendente o collaboratore) per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. Tali infortuni sul lavoro in Italia sono coperti dall’INAIL, ma questa copertura assicurativa obbligatoria ha delle limitazioni in termini di massimali e fattispecie coperte.

Per esempio, nel caso in cui durante la costruzione di un edificio, un operaio perda l’equilibrio e cada da un ponteggio; se ci sono carenze nel piano di sicurezza e l’imprenditore non ha seguito tutte le procedure necessarie, incluse quelle di nomina delle figure per la sicurezza e della formazione necessaria a questa tipologia di operazioni, dopo una lunga causa civile il giudice può determinare un risarcimento milionario a favore del collaboratore e l’impresa, come datore di lavoro, viene chiamata a rispondere in prima persona al posto dell’INAIL.

L’assicuratore si accolla le richieste avanzate dall’INAIL in caso di regresso ai sensi di legge e l’eventuale danno differenziale (rispetto a quanto pagato dall’INAIL) del dipendente stesso.

Incendio e rischi accessori

Oltre all’incendio, la definizione comprende molteplici casistiche, tra cui: esplosioni, scoppi, allagamenti, infiltrazioni, danni vandalici… Particolare attenzione va posta all’esposizione al rischio nel caso in cui si è soliti mantenere nel proprio deposito il materiale, come alcuni macchinari e le vernici e colle (infiammabili) utilizzate per gli interventi.

Oppure, può capitare che un incendio originato all’interno del proprio deposito si propaghi al fabbricato vicino (che magari è occupato da uno show room di arredamento); in questi casi è bene includere la garanzia “Ricorso Terzi” che risarcisce i danni ai terzi che subiscono un danno a seguito di un incendio o di altri eventi coperti dalla polizza assicurativa stessa. 

Furto

Copre i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati anche se di proprietà di terzi. La copertura per il furto è sicuramente una di quelle considerate più costose, ma è bene considerare che ormai tutte le compagnie assicurative applicano una forte riduzione di premio in presenza di sistemi di antifurto.

Infortuni e Malattia

Le statistiche ci dicono che le operazioni a freddo di montaggio, smontaggio, spostamento di oggetti pesanti sono frequenti cause di sinistro. Queste polizze, quindi, aiutano a gestire eventuali momenti di mancanza di reddito nel caso in cui l’Assicurato si trovi impossibilitato nello svolgimento della propria attività lavorativa. 

Tutela legale

Copre le spese necessarie per la tutela dei diritti dell’assicurato, in presenza di tale copertura si può contare sul rimborso, fino a determinati massimali e secondo quanto esplicitamente indicato, delle spese legali sostenute (per esempio, avvocati, periti di parte…).

Superbonus 110 e Ecobonus

Il professionista è obbligato per legge a sottoscrivere una copertura assicurativa nel caso in cui ricopra il ruolo di certificatore energetico oppure di asseveratore.

Secondo la normativa italiana, le assicurazioni per imprese edili sono obbligatorie esplicitamente in caso di opere pubbliche. La copertura Decennale Postuma sull’edificio per danni all’opera e a terzi è un altro tassello fondamentale di una copertura assicurativa per imprese edili.

Il costruttore è obbligato per legge a stipulare un’assicurazione postuma decennale per opere in costruzione. Per quanto riguarda invece, ristrutturazioni o interventi specifici, la suddetta polizza è solo consigliabile ma non è obbligatoria.

Inoltre, l’obbligatorietà si estende anche alla stipula di un’assicurazione RC impresa edile che tuteli la ditta in caso di danni a terzi e dipendenti (e non solo).

Al di là dell’obbligatorietà, gestire un’impresa edile senza assicurazione non è la scelta ideale: non solo espone il capitale dell’imprenditore all’eventualità di essere dissipato per rimediare ai danni causati durante lo svolgimento di un’opera ma impedisce a molte ditte di sottoscrivere accordi con committenti privati.

Per informazioni: consulenti@lokky.it

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