Corte di Cassazione | Sicurezza dei lavoratori

Incentivi all’occupazione solo per le imprese «sicure»

Nessuna agevolazione fiscale e incentivi all’occupazione per le imprese che sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme. Non conta l’entità è comunque dimostrata la non garanzia della tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro.

La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 14071 del 4 giugno che non hanno diritto alle agevolazioni fiscali e agli incentivi all’occupazione le imprese che sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Non ha importanza quale sia l’entità della sanzione che può essere anche modesta ma comunque attesta il non rispetto della normativa.

Tale decisione è stata presa in funzione del ricorso dell’amministrazione finanziaria presentato contro il Tribunale di Napoli. I giudici della Suprema Corte hanno sentenziato che è da ritenersi legittima la revoca del credito d’imposta quando vengano irrogate sanzioni per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle quali l’art 4 , c 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non presuppone il superamento della soglia legalmente prevista, ma prevede la revoca delle agevolazioni «sic et simpliciter».
Tutto ciò senza considerare l’entità della sanzione perché si tratta comunque di accertate violazioni.
Motivazione aggiuntiva: in conformità all’esigenza di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro. Il dibattito era cominciato quando i giudici del Tribunale di Napoli, chiamati a giudizio in merito al riconoscimento dell’agevolazione fiscale per i neo assunti di una piccola impresa che non aveva rispettato le norme sulla sicurezza, si erano mostrati tolleranti ritenendo le mancanze non gravi.
La non gravità secondo il Tribunale era dovuta alla sanzione che non superava 1.500 euro. Tale sentenza è stata ora spazzata via dalla sesta sezione civile che ha accolto nel merito il gravame presentato dall’amministrazione finanziaria contro la decisione della commissione tributaria regionale della Campania.

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