Agenzia delle Entrate | Circolare 10/E

Informativa per i professionisti sul regime forfettario

L’imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per le nuove attività nei primi 5 anni, comporta l’esclusione dagli studi di settore e semplificazioni ai fini Iva. Il regime prevede anche l’esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list.

Logo Agenzia delle EntrateLa circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e specifiche per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dall’ultima Legge di Stabilità.

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% che, a partire da quest’anno, è scesa al 5%, per i primi 5 anni di attività, per coloro che intraprendono una nuova attività economica, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e rilevanti semplificazioni ai fini Iva: chi accede al regime, infatti, non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

L’Agenzia ha specificato che l’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni e il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.

Esonero dalle comunicazioni. La circolare n.10/E è un vademecum sulle numerose agevolazioni introdotte per i soggetti di minori dimensioni. In particolare i contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal dpr n. 633/1972.
Il regime prevede anche l’esonero dalle comunicazioni dello «spesometro» e dei dati«black list».
Ai fini delle imposte sui redditi coloro che applicano il regime forfettario sono esclusi dagli studi di settore, non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Non sono obbligati alla registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Tra gli adempimenti dei contribuenti vi è quello di certificare i corrispettivi, di numerare e conservare le fatture di acquisto e delle bollette doganali, versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Per il contributivo agevolato richieste all’Inps entro il 28 febbraio. Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa (o attività professionale) possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione (preventiva o successiva, come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.
Nel documento di prassi, l’Agenzia ha  chiarito che la presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

Regime fiscale di vantaggio fino a 35 anni.
Nella circolare è specificato che dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio (o il regime delle nuove attività produttive) possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di 5 anni). I soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni

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