Cni | Circolare per accesso fondo di garanzia

Ingegneri: ecco le linee guida per l’accesso al Fondo di garanzia pmi

Il Consiglio nazionale degli ingegneri illustra le modalità per l’accesso degli ingegneri professionisti al fondo di garanzia. Per Armando Zambrano si tratta di un provvedimento rilevante che favorisce l’accesso al credito anche da parte di chi non è strutturato e organizzato sotto forma d’impresa.
Armando Zambrano | Presidente Cni «Si tratta di un provvedimento rilevante, finalizzato a favorire l’accesso al credito anche da parte di chi non è strutturato e organizzato sotto forma d’impresa, ma opera viceversa nell’ambito del lavoro autonomo. Per gli ingegneri che esercitano la libera professione si tratta di un’importante opportunità. Questo risultato è il frutto del lavoro congiunto che, come Cni e Rete delle professioni tecniche, abbiamo svolto col sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari, che si è rivelato un interlocutore prezioso».
Armando Zambrano | Presidente Cni
«Si tratta di un provvedimento rilevante, finalizzato a favorire l’accesso al credito anche da parte di chi non è strutturato e organizzato sotto forma d’impresa, ma opera viceversa nell’ambito del lavoro autonomo. Per gli ingegneri che esercitano la libera professione si tratta di un’importante opportunità. Questo risultato è il frutto del lavoro congiunto che, come Cni e Rete delle professioni tecniche, abbiamo svolto col sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari, che si è rivelato un interlocutore prezioso».

Sono state diramate le linee guida per l’accesso degli ingegneri liberi professionisti al Fondo di garanzia pmi: questo attraverso una circolare del Consiglio nazionale degli ingegneri >> che riprende il documento elaborato sull’argomento dal suo Centro studi.
Com’è noto, il Ministero dello Sviluppo economico ha reso operativo, a partire dal 10 marzo 2014, l’accesso da parte dei liberi professionisti al Fondo di garanzia pmi. In particolare, ha disposto che un libero professionista che si rechi presso una banca o altro intermediario finanziario per la richiesta di un prestito o per anticipazione di liquidità possa essere garantito dallo Stato, tramite l’apposito fondo.

La banca attiva la procedura. Come specificato nel documento, al Fondo di garanzia possono accedere sia le imprese che i liberi professionisti: a questi ultimi è riservato fino ad un massimo del 5% dell’ammontare del fondo medesimo. È importante precisare che non è il singolo professionista a dover contattare o attivare una pratica presso il gestore del fondo. Al momento di una richiesta di finanziamento presso una banca, il professionista dovrà solo indicare di voler usufruire della garanzia del Fondo pmi e sarà poi la banca stessa a provvedere ad attivare la procedura.

Come specifica il documento del Cni, il fondo permette ai professionisti iscritti agli Ordini di usufruire di apposite garanzie a fronte di finanziamenti richiesti e concessi da istituti bancari, società di leasing o da altre tipologie di intermediari finanziari. Il fondo può garantire:

  • operazioni a fronte di un investimento (acquisto di strumenti per l’esercizio della professione)
  • operazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei fornitori e del personale
  • operazioni di consolidamento delle passività a breve termine presso una banca
  • operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine
  • operazioni di fidejussione connesse alle attività proprie del professionista o del suo studio professionale.

Fino a 2,5 milioni. Occorre precisare che il fondo non garantisce il 100% della somma richiesta, ma una cospicua parte di essa, fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro per alcune tipologie di operazioni (come l’anticipo crediti pa) e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro per altre tipologie di operazioni (come il finanziamento per investimenti). La parte eventualmente eccedente non è garantita dal fondo.

Le procedure sono snelle e rapide: una volta inoltrata la richiesta direttamente alla banca, in tempi brevi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata, da parte dell’ente gestore del fondo, la delibera con cui si decide l’accoglimento o il respingimento della domanda.

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