Gazzetta Ufficiale n. 14 | Misure per l’esercizio della professione di ingegnere

Ingegneri non italiani: dal 3 febbraio il regolamento per chi vuole esercitare la libera professione in Italia

Gli ingegneri che non hanno un percorso formativo identico a quello italiano dovranno sostenere una prova attitudinale che ha luogo almeno due volte l’anno presso il Consiglio nazionale. L’esame si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale.

Per gli ingegneri non italiani che vogliono esercitare la libera professione in Italia ora vi sono le regole: infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 il decreto del Ministero della Giustizia n. 200/2014 comprendente le misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere cui fa riferimento l’art. 24 del dl n. 206 del 09/11/2007.Ingegneri

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 3 febbraio e chi non ha un percorso formativo identico a quello italiano dovrà effettuare una prova attitudinale che ha luogo due volte l’anno presso il Consiglio nazionale. L’esame è da svolgersi in lingua italiana e si articola in una prova scritta (o pratica) e, come stabilisce il decreto di riconoscimento, in una sola prova orale.

Da stabilire giorni, sedi e sessioni d’esame. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione interna al Cni stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d’esame e la sede in cui dovranno svolgersi. L’esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento, che individua prove e materie di esame tra quelle elencate nel regolamento.

Sezione A e sezione B. Le prove per l’iscrizione nella sezione A dell’albo degli ingegneri sono caratterizzate da una maggiore complessità rispetto a quelle per l’iscrizione nella sezione B.
La prova scritta (che avrà luogo in una o più giornate consecutive), della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati che vertono sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento. L’eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche delle attività professionali, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. La prova orale verte sulle materie indicate dal decreto, oltre che su ordinamento e deontologia professionale e su alcuni aspetti degli elaborati scritti del candidato.

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