Centro studi Cni | Prestazioni occasionali & lavoro dipendente

Iscritti agli albi: prestazioni occasionali senza vincoli

Il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri con un documento interviene sulla questione della possibilità, per gli iscritti agli albi, di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente. Per questi professionisti la normativa prevede un’eccezione che consente loro di espletare lavoro occasionale senza limiti temporali e di compenso e senza l’obbligo della partita Iva.

È stato pubblicato sul sito del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri >> un documento titolato «Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali», documento che offre una serie di chiarimenti su un aspetto molto importante dell’attività degli iscritti agli albi: la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente.liberi-professionisti

Secondo l’analisi svolta dal Centro studi, per i liberi professionisti iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita Iva previsto dalla legge. Si tratta di un’eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale, oltre che un’interpretazione autentica fornita dal legislatore.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare il decreto legislativo 276/2003, art. 61) la «collaborazione occasionale» non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro i 5mila euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché il rischio di abuso in questo caso non sussiste.

Il Centro studi Cni, inoltre, riprendendo la normativa, ha sottolineato come l’iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita Iva). Di conseguenza, l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente) potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita Iva.

Il Centro studi del Cni, infine, ha segnalato l’importanza di questa semplificazione, che risponde a dei criteri di ragionevolezza e, per molti versi, incentiva il lavoro. Da questo punto di vista e per la particolare fattispecie dei professionisti iscritti ad un albo, la normativa è molto chiara ed esplicita. Particolarmente rilevante è la possibilità di non disporre di partita Iva, purché ovviamente le attività svolte siano realmente occasionali, ovvero abbiano il carattere dell’eventualità, della secondarietà e dell’episodicità.
Resta fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5mila euro i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.

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