Corte di Cassazione | Cassa geometri

La Cassa è per i geometri «effettivi»

La Corte di Cassazione ( con la sentenza 1305 del 21 gennaio 2013) ha stabilito che l’iscrizione alla Cassa geometri «è inefficace se il professionista non ha svolto l’attività con continuità essendo del tutto irrilevante aver esercitato in qualità di amministratore della propria società».

La Corte Suprema ha stabilito che l’iscrizione alla Cassa geometri è inefficace se il professionista non ha svolto l’attività con continuità essendo «irrilevante l’aver esercitato in qualità di amministratore della propria società».

La Corte di Cassazione ( con la sentenza 1305 del 21 gennaio 2013) ha stabilito che l’iscrizione alla Cassa geometri «è inefficace se il professionista non ha svolto l’attività con continuità essendo del tutto irrilevante aver esercitato in qualità di amministratore della propria società».

Così la Sezione Lavoro della Corte Suprema ha bocciato la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva ritenuto «efficace» l’iscrizione alla Cassa di un geometra che dal 1996 al 2002 aveva versato ma non esercitato essendo l’amministratore di una società da lui stesso fondata.

Il geometra si era rivolto ai giudici per ottenere la declaratoria di efficacia della sua iscrizione, o almeno la restituzione dei contributi in relazione a quel periodo. Il Tribunale e la Corte d’Appello della Capitale avevano dato ragione alle tesi del geometra mentre la Cassazione (su ricorso presentato dalla Cassa) ha ribaltato completamente il verdetto.

Secondo i giudici infatti la necessità ai fini dell’iscrizione alla cassa del requisito dell’esercizio con carattere di continuità dell’attività libero-professionale è prevista in modo esplicito dall’articolo 22 del legge 773/1982 come modificato nel 1990.
Il primo comma specifica che: «l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli Albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”».

L’interpretazione risulta avvalorata inoltre dalle disposizioni contenute dalla legge quali il secondo comma dell’art. 22 nel testo modificato il quale specifica che «l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli Albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente all’iscrizione all’Albo professionale».

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