I produttori di materiali da costruzione, per poter commercializzare i loro prodotti in Europa, quando coperti da una norma di prodotto armonizzata o da una valutazione tecnica europea, devono apporvi la Marcatura Ce secondo quanto previsto dal regolamento Ue 305 del 9 marzo 2011 (1), che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Tale Regolamento è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2013 abrogando la direttiva 89/106/Cee del Consiglio. L’apposizione della marcatura Ce da parte del produttore fa presumere che le dichiarazioni circa le prestazioni del prodotto, in relazione alle caratteristiche essenziali che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione, siano precise ed affidabili. Essa non è equivalente ad un marchio di «qualità» di prodotto, ma attesta che il prodotto possiede determinate proprietà misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Questo consente l’immissione del prodotto sul mercato e la libera circolazione all’interno dell’Unione europea.
La responsabilità circa la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione rimane a carico del produttore. Il regolamento stabilisce che se esiste una specifica tecnica armonizzata che disciplina la caratterizzazione di uno specifico prodotto da costruzione, il produttore è obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e apporre la marcatura Ce. Per materiali, prodotti e sistemi non coperti da norme armonizzate, il produttore può scegliere, in maniera volontaria, di apporre la marcatura Ce.
In tal caso è necessaria la redazione di una Valutazione tecnica europea – Eta (European technical assessment). Solo a seguito del rilascio di Eta, che avviene ad opera di organismi tecnici designati, denominati Tab (Technical assessment body), i prodotti accedono alla marcatura Ce. Dall’emanazione della direttiva sui prodotti da costruzione e da quella del successivo regolamento, i Tab designati in Italia sono stati:
- il Servizio tecnico centrale (Stc) del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
- la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per il ministero dell’Interno
- l’Istituto per le tecnologie della costruzione (Itc) del Cnr per il ministero dello Sviluppo economico.
L’esperienza pregressa ha evidenziato non poche difficoltà per il sistema produttivo italiano nell’ottenimento di certificazioni di qualificazione dei prodotti da costruzione non coperti da norma armonizzata, per l’assenza di sinergia tra i Tab designati. Tali difficoltà hanno spesso portato l’industria italiana del settore ad interfacciarsi con organismi esteri, sottoponendola ad un ingente sforzo economico e ad una dilatazione dei tempi dell’intera procedura.
A partire da giugno 2016, però lo scenario è completamente cambiato: il settore dei prodotti da costruzione italiano si può avvalere di una nuova struttura nazionale per la valutazione volontaria in ambito europeo dei propri prodotti che non ricadono in norme armonizzate europee. Infatti, la legge 12 Agosto 2016, n. 170, rubricata «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee …» (2) ha previsto la costituzione di un unico Organismo nazionale per la Valutazione tecnica europea denominato Itab (Italian-Tab). Nelle more della costituzione di tale organismo, che vedrà la luce nel 2017, è stato stipulato un protocollo di intesa tra il Servizio tecnico centrale e l’Istituto per le tecnologie della costruzione. I due Tab sono i membri italiani presso l’European organization for technical assessment (Eota), organizzazione che coordina la definizione dei documenti di riferimento per la elaborazione degli Eta.
Tali documenti (European assessment document – Ead), alla stregua delle norme di prodotto armonizzate, definiscono tra l’altro, su base concordata con gli altri Tab europei, i metodi di valutazione da adottare per verificare le prestazioni di numerosi prodotti da costruzione.
Itc e Stc partecipano assiduamente e concordemente a tali attività e sono già coinvolti nella definizione di Ead per numerose aree di prodotto.
Contemporaneamente, le vigenti Norme tecniche per le costruzioni italiane – Ntc, di cui al dm 14/01/2008 (3) – prevedono il rilascio del Certificato di idoneità tecnica (Cit) per i materiali e prodotti per uso strutturale innovativi, per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ai fini della marcatura Ce o il fabbricante non abbia scelto volontariamente di apporre la marcatura Ce basata su Eta, secondo quando riportato al capitolo 11(11.1) delle suddette Ntc.
Il rilascio dei Cit avviene per opera del Servizio tecnico centrale sulla base di Linee guida approvate dal Csllpp. La nuova revisione delle Norme tecniche per le costruzioni – versione 2016 (4) – non ancora in vigore, tra le altre, prevede una modifica al punto C) del capitolo 11.1 citando quanto segue: «C) materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A (materiali e prodotti per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata) o B (materiali e prodotti per i quali sia prevista la qualificazione con modalità previste nelle presenti norme). In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura Ce sulla base della pertinente ‘Valutazione tecnica europea’ oppure dovrà ottenere un ‘Certificato di valutazione tecnica’ rilasciato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa istruttoria del Servizio tecnico centrale, anche sulla base di Linee guida approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ove disponibili; con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del Certificato di valutazione tecnica».
La Valutazione tecnica europea sostituisce dunque il benestare tecnico europeo e, nella stessa ottica, il Certificato di idoneità tecnica viene sostituito dal Certificato di valutazione tecnica. Il cambiamento non è solo formale, ma anche sostanziale, in quanto le nuove Norme tecniche intendono sottolineare quanto espresso dal Cpr 305/2011 in merito alla marcatura Ce dei prodotti da costruzione: essa ha lo scopo di certificare che il prodotto in commercio possiede le caratteristiche valutate e dichiarate dal produttore, e non rappresenta un certificato di idoneità del prodotto, ossia il possesso di qualità o capacità necessarie ad esercitare particolari funzioni.
Inoltre, al 4.6 (Altri sistemi costruttivi) del testo aggiornato delle Ntc (versione 2016) sono riportate indicazioni specifiche anche per sistemi costruttivi non disciplinati dalle Ntc stesse. Secondo quanto riportato «la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del dpr 380/01, dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio e previa istruttoria del Servizio tecnico centrale».
In questo articolato contesto e nell’interesse dei settori produttivi nazionali dei materiali da costruzione, i due organismi, Stc e Itc-Cnr, hanno concordato la necessità di attivare uno sportello unico tra pubbliche amministrazioni. Lo sportello ha il compito di coordinare le istituzioni pubbliche coinvolte (ministeri, università ed enti di ricerca) in modo da consentire al settore industriale italiano di ottenere la certificazione di tutti i prodotti da costruzione attraverso l’eccellenza dei laboratori dei maggiori enti coinvolti, oltre a favorire un efficace snellimento dell’iter procedurale con conseguente riduzione dei tempi.
Il protocollo d’intesa e lo sportello unico sono stati presentati al settore lo scorso 3 novembre 2016 a Roma, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici: all’evento hanno preso parte rappresentanti qualificati di Confindustria e di varie associazioni di categoria, rappresentanti delle università Italiane e del Cnr, oltre ai rappresentanti dei ministeri coinvolti. Il dottor Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il professore Antonio Occhiuzzi, direttore di Itc-Cnr, hanno evidenziato che la nascente collaborazione consentirà di fornire un servizio continuo e di alta professionalità alle aziende produttrici che necessitano della certificazione per commercializzare i loro prodotti e che puntano alla competitività tecnologica e commerciale.
Il Tab nazionale unico avrà il compito di qualificare e certificare i prodotti da costruzione di tipo complesso e/o innovativo, diventando in questo modo un punto di riferimento per l’istruttoria e il rilascio della Certificazione europea.
Durante l’evento il professore Occhiuzzi ha altresì illustrato lo sportello unico appositamente definito e destinato ai produttori. La scelta di creare una piattaforma online deriva dalla volontà di snellire e facilitare le procedure legate alle richieste di certificazione, nonché di agevolare il contatto tra richiedente ed ente certificatore.
Attualmente le aree di prodotto coperte da questa collaborazione sono tutte quelle per le quali i due Tab sono designati, tra queste: la muratura e prodotti connessi blocchi in muratura, malte e accessori. Ottenere la designazione per le restanti aree di prodotto, come esse risultano dall’allegato IV del regolamento 305/2011 rappresenta il prossimo obiettivo del Tab unico italiano. ©Costruire in Laterizio
Orsola Coppola,
PhD, Istituto per le tecnologie della costruzione, Consiglio nazionale delle ricerche
Riferimenti bibliografici
(1) Regolamento (Ue) n.305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ Cee del Consiglio;
(2) Legge 12 agosto 2016, n. 170, 2016. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea – Legge di delegazione europea 2015. G.U. n. 204 del 1/9/2016;
(3) Decreto ministeriale del 14/01/2008, 2008. Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. G.U. n. 29 del 4/2/2008;
(4) Bozza di revisione delle Norme tecniche per le costruzioni- approvata in assemblea 14/11/2014 Cssllp, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e aggiornata nel 2016.