In caso di mancata osservanza di questi obblighi, sono previste sanzioni sia a carico del datore di lavoro sia dei lavoratori che rifiutano la formazione Il Testo Unico sulla Sicurezza (dlgs 81/08), così come integrato dal successivo dlgs 106/09, è composto da 306 articoli e 51 allegati. Nell’allegato I sono indicate le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono citate, nell’ordine:
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
- mancata formazione e addestramento
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.
L’importanza data dal legislatore alla formazione dei lavoratori si evince anche dal fatto che, nel Testo Unico (non considerando gli allegati), la parola formazione viene citata ben 108 volte!
Quale formazione fare, come farla e a chi affidarsi. L’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 stabilisce in maniera inequivocabile chi sono i soggetti formatori (abilitati quindi per legge), i contenuti, la durata e le modalità di erogazione della formazione sia per il datore di lavoro che intende assumere l’incarico di Rspp sia per i lavoratori, preposti e dirigenti. Le sanzioni. In caso di mancata osservanza di questi obblighi, le sanzioni previste a carico del datore di lavoro vanno dall’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Ma anche i lavoratori che rifiutano la formazione, passano un brutto quarto d’ora: per loro è prevista una sanzione da 200 a 600 euro o l’arresto fino a 1 mese.
La giurisprudenza
Intanto la giurisprudenza inizia ad annoverare le prime sentenze. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41191 del 22 ottobre 2012, ha sancito che qualora un lavoratore si infortuni con un’attrezzatura pericolosa per l’utilizzo della quale non aveva ricevuto adeguata formazione, anche in materia di sicurezza, il datore di lavoro risponde penalmente per le gravi lesioni personali subite dal lavoratore. Nella sentenza è precisato che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solamente se questi ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, tra i quali rientra la formazione dei dipendenti nonché la vigilanza sull’operato degli stessi, e in presenza di un comportamento negligente e del tutto imprevedibile del lavoratore.
I corsi online Tecniche Nuove in collaborazione con Italia Impresa
Tecniche Nuove ha messo a punto un ampio catalogo di corsi di formazione e aggiornamento nel campo della sicurezza per ciascuna delle categorie coinvolte: datori di lavoro, lavoratori, Rls e per i diversi settori industriali in collaborazione con l’associazione sindacale datoriale Italia Impresa. Nel corso di questi ultimi 2 anni, Italia Impresa ha firmato 4 contratti collettivi nazionali di lavoro per dipendenti di: studi professionali; piccole e medie imprese edili; attività operanti nel campo della formazione e orientamento, della sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente; terziario, commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa. Tra gli strumenti attuativi dei propri Ccnl, Italia Impresa ha costituito l’ente bilaterale Ebilgen (Ente bilaterale generale, organismo in possesso della prevista «rappresentatività comparata», come indicato nell’Accordo Stato-Regioni su «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e smi», nella riunione del 25.07.2012 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18.08.2012. Italia Impresa è, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del dlgs 81/08 e smi, soggetto formatore ope legis.
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