Punti di Vista | Sabrina Ferri - Responsabile Divisione Costruzioni e Infrastrutture

La gestione dei rischi operativi in cantiere: quali tutele assicurative?

La gestione dei rischi nei cantieri edili, ovvero l’attuazione di un rigoroso programma di risk management, è indispensabile per minimizzare le perdite e massimizzare i risultati, nel rispetto del cronoprogramma lavori.
di Sabrina Ferri | Responsabile Divisione Costruzioni e Infrastrutture Assiteca spa

È noto purtroppo che il settore più colpito dagli incidenti sul lavoro è quello dell’edilizia e delle costruzioni, con il triste primato da inizio 2022 di un morto ogni dieci giorni. È altrettanto noto che in cantiere si possono verificare anche danni materiali d’ingenti proporzioni che, oltre a mettere a rischio il compimento dell’opera, possono generare una serie di danni collaterali a terzi, spesso inconsapevoli sino al verificarsi dell’evento stesso.

Pensiamo, ad esempio, a un incendio in un fabbricato sul quale insistono lavori di efficientamento energetico in centro città: il danno riguarda l’opera in costruzione, ma la messa in sicurezza coinvolge tutta l’area circostante, con interventi di settimane, se non mesi, e un impatto importante su condòmini di altri edifici, viabilità e servizi.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, e nei cantieri in particolare, è un tema che richiede centralità di intenti da parte di tutti gli attori coinvolti. In Italia la materia è regolamentata dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (dlgs 81 del 9 aprile 2008), mentre la Comunità Europea ha adottato una disciplina specifica con la Direttiva Cantieri (la 92/57/Cee recepita in Italia con il dlgs 494 del 14 agosto 1996), introducendo un’importante modifica con la creazione di figure specialistiche tutte coinvolte in quella che possiamo definire la “catena della sicurezza”, a partire dal coinvolgimento del committente.

La norma attribuisce infatti proprio al committente (ogni persona fisica o giuridica per conto della quale l’opera viene realizzata) un ruolo proattivo sui temi di sicurezza attraverso il rispetto diretto, o tramite un proprio incaricato, di specifici obblighi. I soggetti coinvolti sono tutti ben individuati: oltre al committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione (Csp), il coordinatore nella fase di esecuzione (Cse), l’impresa affidataria, l’impresa esecutrice, i lavoratori autonomi.

L’individuazione dei soggetti è fondamentale in quanto ad essi vengono attribuiti precisi obblighi e conseguenti responsabilità sanzionate in ambito amministrativo, penale e civile (che generano obblighi di risarcimento di un danno).

Il tema della progettazione di un efficace sistema di tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro tocca pertanto trasversalmente tutti i soggetti coinvolti, ciascuno dei quali dovrebbe preoccuparsi di sottoscrivere le migliori polizze di Responsabilità Civile per poter trasferire il rischio (in ambito civilistico, inteso che per la responsabilità penale è direttamente responsabile) dell’eventuale risarcimento ad un assicuratore.

Ma attenzione: le polizze non sono tutte uguali e, ad esempio, un massimale frontale di 5.000.000 euro può non essere significativo rispetto ad eventuali sottolimiti descritti nelle condizioni di polizza che vanno, in alcuni casi, a limitare fortemente l’ampiezza della copertura.

Qualche esempio:

  • se la polizza dell’impresa esecutrice ha un massimale di RC Terzi e Operai prestatori di lavoro (Rct-Rco) non correttamente valutato e, soprattutto, con forti sotto-limitazioni per persona in ambito Rco (sezione di Rc verso i prestatori di lavoro) potrebbe non avere sufficiente capienza per coprire tutte le voci che concorrono alla quantificazione del danno (biologico, esistenziale, tacitazione delle maggiori richieste degli eredi, rivalsa Inail, in caso di responsabilità datoriale, ecc.);
  • il committente che non abbia sottoscritto idonea copertura assicurativa per la Rc da Committenza Lavori può essere chiamato a rispondere in solido con proprie risorse in caso di infortunio sul lavoro ad un dipendente dell’impresa esecutrice;
  • se non viene stipulata idonea polizza per i Danni Diretti all’opera durante l’esecuzione dei lavori (Car – Contractor’s All Risks), in caso un incendio porti a rovina la parte di opera sino a quel momento realizzata, il committente si troverà a dover finanziare la ricostruzione con mezzi propri e, in caso le opere insistessero su un edificio preesistente, dovrebbe anche provvedere al ripristino di parti pre-esistenti assicurabili solo come sezione dedicata della polizza Car (da sottoscrivere a copertura dei danni all’opera durante le fasi esecutive del cantiere stesso).

In sintesi, secondo la nostra visione di broker assicurativo specializzato nel settore, la valutazione del rischio deve sempre partire da un’analisi complessiva delle responsabilità di tutti i soggetti partecipanti ai lavori (professionisti, imprese, committente), unitamente alla natura e tipologia di lavori da eseguire.

È pertanto evidente che la suddetta valutazione e il conseguente trasferimento dei rischi richiedano un approccio estremamente tecnico e professionale, che porti tutti i soggetti coinvolti all’approfondimento dei rischi propri delle singole attività, ma anche ad una visione globale del “rischio del cantiere”.

Solo così, in caso di danno, si avranno tutte le condizioni per il ristoro dovuto, senza che questo comprometta il compimento dell’opera o porti al fallimento dei soggetti coinvolti chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale.

A cura di Sabrina Ferri – Responsabile Divisione Costruzioni e Infrastrutture

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