Scia2 | Semplificazione

La nuova segnalazione certificata d’inizio attività, dall’Anci istruzioni per l’uso

L’intento del dlgs n. 126/2016 che ha introdotto la Scia unica è quello di semplificarne il procedimento per talune tipologie di attività; in merito al regime di eventuale sospensione dell’attività, con modifiche all’art. 19, legge n. 241/1990, come alle lett. b) e c), art. 3.

ristrututrazione1Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 giugno, in esame definitivo il decreto legislativo recante Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016.

IL NUOVO ART. 19-BIS
Il nuovo art. 19-bis prevede che sia indicato sul sito istituzionale dell’ente locale (così come di qualsiasi altra pa) lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la Scia anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni (Scia unica); lo sportello dovrà essere istituito dagli enti locali entro il 1° gennaio 2017.

La disciplina della segnalazione certificata d’inizio attività (Scia) è stata modificata dal decreto n. 126/2016 introducendo la “Scia unica” con il nuovo art. 19-bis, legge n. 241/1990 che attiene alla “Concentrazione dei regimi amministrativi”, l’intento è quello di semplificarne il procedimento per talune tipologie di attività; in merito al regime di eventuale sospensione dell’attività, con modifiche all’art. 19, legge n. 241/1990, come alle lett. b) e c), art. 3, dello stesso decreto.

 LE MODIFICHE PIU’ RILEVANTI
Con riferimento alle modifiche più rilevanti, qualora per lo svolgimento di un’attività:

A) siano necessarie più segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il soggetto interessato può presentare una Scia unica. L’Ente che ha ricevuto la Scia la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività.

Le pa che ricevono la Scia unica, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 giorni per la Scia edilizia) previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990, possono presentare eventuali proposte motivate per l’adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o (eventualmente) sospensivi previsti dallo stesso art. 19 in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti;

B) occorra l’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato può presentare all’apposito sportello unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione ai sensi dell’art. 18-bis, legge n. 241/1990.

In questo caso il procedimento concerne, in buona sostanza, attività non pienamente liberalizzate, posto che l’efficacia della Scia ha come presupposto l’acquisizione degli atti, pareri e verifiche sopra indicati. In tali casi, infatti, l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello darà comunicazione all’interessato. La norma prevede, infine, che il termine per l’eventuale convocazione della conferenza di servizi da parte dell’Ente procedente decorra dalla data di presentazione della Scia (allo sportello unico).

LA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
Il decreto introduce il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990, inerente la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, in attuazione del criterio delegato (cfr. art. 5, c. 1, legge n. 124/2015) per il quale occorre prevedere “l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto di presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda”.

È previsto dunque il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990, se contiene le informazioni di cui all’art. 8 della stessa legge.
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La Ricevuta non può non contenere già buona parte delle informazioni indicate dalle predette lettere, per cui può risultare agevole integrare i dati con quanto richiesto per configurare la medesima ricevuta anche come Comunicazione di avvio del procedimento; nel caso di gestione del procedimento con modalità telematica occorre inoltre considerare quanto previsto in tema di fascicolo informatico dall’art. 41 Cad, e, quindi – con particolare riferimento all’avvio del procedimento – anche la comunicazione agli interessati delle “modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’art. 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Nel caso di presentazione di Scia secondo quanto previsto dalla lett. B) del precedente par. 1, il nuovo art. 19-bis prevede il rilascio della ricevuta di cui trattasi. È utile precisare come la stessa disposizione stabilisce che il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell’Ente procedente) decorre dalla data di presentazione dell’istanza (di cui alla stessa ricevuta).
È infine da evidenziare che le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA PA
Le amministrazioni statali sono chiamate (cfr. art. 2, decreto n. 126) ad adottare moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni oggetto dei decreti da adottare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 124/2015.

Tutti i moduli dovranno contenere la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione interessata.

I moduli riferiti all’edilizia e all’avvio di attività produttive, concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni agli Enti locali (e alle amministrazioni regionali), saranno adottati in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specifiche normative anche regionali.

L’ente locale è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli che saranno adottati per i procedimenti di propria competenza.

Il Comune è comunque chiamato a pubblicare sul proprio sito l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione (indicando le norme che ne prevedono la produzione), nei casi in cui la documentazione deve essere individuata dallo stesso ente ovvero fino all’adozione dei moduli di cui sopra.

ART. 2 E ALLEGGERIMENTO DEGLI ONERI BUROCRATICI A CARICO DEL CITTADINO
1.
L’ente locale può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione presentata (e dei relativi allegati) a quanto pubblicato nel proprio sito istituzionale. È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli così indicati, nonché di documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni;
2. se l’ente non provvede alla pubblicazione di cui trattasi la Regione, anche su segnalazione del cittadino, assegna al Comune inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adotta le misure sostitutive nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso d’inadempienza della Regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003;
la Segnalazione di inizio attivita_copertina3. la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti nonché la richiesta d’integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio del soggetto responsabile, con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. Restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza di cui al dlgs n. 33/2013.

Scarica il manualetto appositamente redatto dall’Anci con istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica.

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