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La sicurezza nei cantieri edili alla luce delle recenti modifiche normative

L’introduzione dei bonus fiscali nell’ambito dell’efficientamento energetico e sismico ha determinato un incremento del numero delle aziende di settore, degli addetti, dei cantieri e delle ore lavorate. E, parallelamente, un incremento del numero degli infortuni e dei decessi conseguenti. Le importanti modifiche introdotte alla fine del 2021 in merito alle procedure di qualificazione delle aziende, nonchè al dlgs 81/2008 devono essere lette come un tentativo di porre un argine a tale situazione.

Più in generale, è uno strumento che consente la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, basato su una serie di indicatori previsti nell’accordo collettivo tra aziende e sindacati, stipulato il 10 settembre 2020.

Il sistema è molto simile a quello degli ex studi di settore, ma con alcune peculiarità: si applica ai cantieri denunciati alla Cassa Edile successivamente al 1° novembre 2021 aventi importo dei lavori pari ad almeno 70mila euro per i lavori privati; per i lavori pubblici non c’è un limite di importo minimo, e pertanto si applica a tutti i cantieri.

Si sottolinea, inoltre, che il certificato è necessario al fine del pagamento del saldo all’impresa affidataria, e che il riferimento agli interventi oggetto di congruità è quello di cui all’allegato X del dlgs 81/2008, riportante l’elenco dei lavori edili o d’ingegneria civile. L’allegato al dm 143/2021 consta di una tabella nella quale sono indicate le percentuali di manodopera attese per le diverse tipologie di lavoro.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 Verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

Categorie Percentuali d’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture 14,28%
OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti 5,36%
Ristrutturazione di edifici civili 22%
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti 6,69%
OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30%
OG3 – Opere stradali, ponti, etc. 13,77%
OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
OG5 – Dighe 16,07%
OG6 – Acquedotti e fognature 16,07%
OG6 – Gasdotti 14,63%
OG6 – Oleodotti 13,66%
OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
OG7 – Opere marittime 12,16%
OG8 – Opere fluviali 13,31%
OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%

Mentre il classico Durc relativo alla congruità contributiva si riferisce alle singole imprese e ai singoli lavoratori autonomi presenti in cantiere, il Certificato di congruità della manodopera si riferisce al cantiere nel suo complesso.

Nella banca dati delle Casse Edili, oltre all’impresa affidataria, anche le imprese esecutrici subappaltatrici provvederanno alla denuncia del rispettivo personale nell’ambito del cantiere specifico, a integrazione della manodopera dichiarata dall’affidataria stessa.

La procedura per la richiesta del Certificato di congruità della manodopera prevede che l’impresa affidataria ne faccia richiesta – a fine lavori – alla Cassa Edile dove è situato il cantiere.

La Cassa Edile – nel termine di 10 giorni, e dopo aver verificato il numero di giornate lavorative denunciate dall’impresa per lo specifico cantiere – può trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • le ore denunciate per il cantiere sono congrue con l’importo desumibile dalla tabella allegata al dm 143/2021: si procede, quindi, al rilascio del Certificato di congruità e la Committenza può procedere al versamento del saldo;
  • le ore denunciate per il cantiere non sono congrue con l’importo desumibile dalla tabella allegata al dm 143/2021: la Cassa Edile, quindi, invita l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

In caso di richiesta di regolarizzazione, l’impresa è tenuta a inoltrare eventuale documentazione che possa dimostrare il raggiungimento delle giornate richieste, ad esempio attraverso costi non transitati nella banca dati della Cassa Edile, e pertanto non inclusi nel computo finale della manodopera impiegata; l’impresa potrà quindi segnalare il ricorso a lavoratori autonomi, noli o distacchi di personale, indicando le rispettive giornate lavorative.

Ove non si raggiunga l’entità di manodopera richiesta, l’impresa sarà tenuta al versamento della differenza tra quanto atteso e quanto versato: a questo proposito vengono considerate valide le sole giornate denunciate alla Cassa Edile di riferimento che siano state regolate economicamente con il rispettivo versamento; le giornate dichiarate, ma per le quali non è stato ancora versato il relativo contributo, non vengono conteggiate come valide.

È consentito uno scostamento del 5% tra il valore atteso e il valore dichiarato purché sia rilasciata una specifica dichiarazione del direttore dei lavori a giustificazione dello stesso, determinato ad esempio dalla maggiore incidenza del materiale, che riduce l’entità della manodopera necessaria.

Trascorsi i 15 giorni concessi all’impresa dalla Cassa Edile, in assenza di regolarizzazione (mancato invio di dati giustificativi o versamento della differenza), l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca delle imprese irregolari e tale status si ripercuote sul rilascio del successivo Durc contributivo on line.

Nasce, conseguentemente, la problematica relativa all’impresa che opera su più cantieri, alla quale viene sospeso il rilascio del Durc contributivo on line: lo status sopra descritto, infatti, si ripercuoterà non solo sul cantiere specifico, ma su tutti quelli nei quali il Committente o il responsabile dei lavori dovranno acquisire il Durc della medesima impresa.

In questo contesto, assume ancora maggiore rilevanza la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria, durante la quale sarà possibile prevedere l’entità della manodopera attesa dalla norma e verificarne la congruità secondo le previsioni della stessa (organico medio annuo, ricorso al subappalto, distacchi, eccetera).

Il cronoprogramma sarà lo strumento che consentirà di analizzare i lavori anche in relazione a questo aspetto specifico: la durata dei lavori rapportata all’importo di contratto, infatti, potrà consentire di verificare se detto importo sarà coerente con la tempistica indicata, anche ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori relativamente, ad esempio, alle interferenze che si verranno a determinare in relazione al numero di addetti previsti in contemporanea in cantiere.

Il rischio di una estremizzazione della concentrazione di imprese operanti in contemporanea andrà, ad esempio, a collidere con l’eventuale previsione del coordinatore della sicurezza – in fase di progettazione – di effettuare determinate lavorazioni in assenza di interferenza.

È possibile effettuare, analogamente a quanto avviene con il computo degli uomini-giorno (dlgs 81/2008, art. 89 c. 1 lett. g), una previsione dell’incidenza di manodopera attraverso il simulatore di congruità presente nel programma predisposto dalle Casse Edili.

Esempio | Simulatore di congruità

Attività prevalente OG1 – Nuova edilizia compresi impianti e forniture
Percentuale manodopera attesa per l’attività 14,28%
Importo complessivo cantiere € 1.000.000
Importo lavori edili €. 700.000
Paga media oraria €. 11
Importo manodopera atteso €. 700.000 x 14,28% = €. 99.960,00
Imponibile cassa edile corrispondente €. 99.960 / 2,5 = €. 39.984
Numero di ore richieste €. 39.984,00 / €./ora 11,00 = ore 3.634,90 > ore 3.635
Corrispondente a numero di giorni/risorsa 454,40 (3635 ore / 8 ore di lavoro al giorno)

Per ottenere il certificato di congruità della manodopera, l’impresa affidataria (e tutti i subappaltatori) dovranno aver denunciato complessivamente almeno 454,4 giorni/risorsa di manodopera alle Casse Edili, oppure dimostrare il raggiungimento o giustificare lo scostamento fino al 5%, come indicato in precedenza.

Il dl 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 con riferimento al Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20.12.2021 ed è entrato in vigore il 21.12.2021. Intervenuto su diversi articoli del dlgs 81/2008, in questa sede ci si sofferma su quelli di maggiore impatto.

Il ruolo del preposto

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto un’importante modifica relativa al ruolo del preposto, non solo in cantiere ma anche nelle aziende. L’art. 18, relativo ai compiti del datore di lavoro, è modificato al comma 1 lettera b-bis), dove si prevede che il medesimo datore di lavoro debba individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

L’art. 19, relativo ai compiti del preposto, al comma 1 lettera a) è stato modificato prevedendo che il preposto debba sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Alla lettera f-bis si prevede che il preposto debba, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività, e comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

È stato introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare al datore di lavoro committente il nominativo del soggetto che svolge il ruolo di preposto, così come disposto all’art. 26.

Pur rimanendo sempre valide le previsioni dell’art. 299 del dlgs 81/2008 (“Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”), è necessario che venga acquisita la nomina formale del preposto e del suo sostituto in forma scritta, con accettazione da parte dei soggetti nominati.

La modifica dei compiti assegnati al preposto rappresenta una importante novità e una rinnovata visione di quella che dev’essere l’organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza, stante l’introduzione dell’obbligo di “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” e “In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Egli deve, inoltre interrompere l’attività nel caso rilevi la deficienza di attrezzature e mezzi di lavoro e di ogni altra condizione di pericolo.

Non entrando nel merito di quelle che potranno essere le conseguenze giuridiche del nuovo ruolo di preposto, appare palese che si vada sempre più verso l’affermazione dei ruoli operativi delle imprese relativamente al controllo puntuale delle attività eseguite in cantiere, sino a spingersi a richiedere al preposto di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo loro anche le necessarie indicazioni di sicurezza.

La norma ha introdotto novità anche per quanto concerne la formazione e l’addestramento: è previsto, infatti, come “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Si segnala, in merito, la recente circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022 relativa agli obblighi formativi in capo a datore di lavoro, dirigente e preposto.

Per quanto riguarda il datore di lavoro – per il quale viene introdotto l’obbligo formativo – poiché la regolamentazione dei relativi programmi formativi e di aggiornamento sono demandati al suddetto accordo Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2022, la verifica del corretto adempimento potrà essere effettuato solo dopo la relativa adozione.

Per gli altri soggetti l’obbligo formativo, in attesa dell’adozione del medesimo futuro accordo, viene ottemperato secondo l’accordo del 21 dicembre 2011. Per quanto concerne l’addestramento, nella circolare viene specificato che l’obbligo ha effetto immediato sin dal 21 dicembre 2021. (Contributo al testo: Consiglio Nazionale Geometri)

Modifiche al dlgs 81/2008 | Sospensione dell’attività imprenditoriale

La normativa ha introdotto la competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su tutti i luoghi di lavoro, attribuendo i medesimi compiti e poteri sino ad ora attribuiti alle Aziende Sanitarie Locali. Ai fini del contrasto al lavoro irregolare e delle inadempienze in materia di salute e sicurezza, è stato modificato l’allegato I del dlgs 81/2008 in relazione alle fattispecie di violazioni rilevate durante i servizi ispettivi di accesso nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 del dlgs 81/2008 (che, si rammenta, è elemento da acquisire secondo l’allegato XVII ai fini dell’idoneità professionale delle imprese), non scatterà più in caso di reiterata inadempienza, ma avrà la sua efficacia dalla prima rilevazione.

In particolare, la sospensione opererà in presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari (prima era il 20%); la sospensione non opererà, invece, in caso di presenza di un unico addetto, ferme restando le altre sanzioni previste.

All’emanazione del dl 21 ottobre 2021, n. 146 è seguita la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella quale sono state impartire le prime indicazioni operative; successivamente è stata emanata la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, volta a fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Invitando alla lettura della suddetta circolare esplicativa, si ritiene opportuno – in questa sede – soffermare l’attenzione su alcuni aspetti relativi a specifiche fattispecie di violazione previste dal sopra citato allegato I.

Mancata elaborazione del Dvr

In caso di mancata presenza del Dvr, il provvedimento di sospensione viene differito alle ore 12:00 del giorno successivo, per consentire al datore di lavoro di esibire il documento avente data certa, come previsto dall’art. 28 comma 2 del dlgs 81/2008. Si applica comunque l’art. 29 comma 4 dell’81: “Il Dvr e il Duvri devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi”.

Mancata formazione e addestramento

Il provvedimento di sospensione viene adottato solo quando è prevista la partecipazione sia a corsi di formazione, sia all’addestramento. In base alla circolare, tali circostanze sono rilevabili nel dlgs 81/2008 per:

  • 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • 77, c. 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • 116, c. 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
  • 136, c. 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
  • 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Per la revoca della sospensione si può procedere alla prenotazione del corso di formazione, ma il lavoratore interessato non può essere adibito alla specifica attività in carenza di formazione fino all’effettuazione del corso.

Mancata elaborazione del Pos

La sospensione trova applicazione in caso di mancata redazione. È possibile dimostrare l’avvenuta redazione prima del sopralluogo ispettivo anche attraverso l’invio al Cse, o all’impresa affidataria. È consigliabile, ove non sia prassi già adottata dal Cse, l’acquisizione della documentazione aziendale mediante mail o Pec, così da poter dimostrare l’avvenuto rispetto della normativa. Dal punto di vista delle imprese si denota ancora una scarsa conoscenza della modifica normativa, soprattutto sulla necessità di conservare in cantiere tutta la documentazione di sicurezza a disposizione degli enti ispettivi, così da evitare d’incorrere nel provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

Maurizio Savoncelli | Presidente CNGeGL

Maurizio Savoncelli | Presidente Consiglio Nazionale Geometri.

«L’impulso al settore edile ricevuto dalle agevolazioni fiscali ha visto, da un lato, l’aumento del numero degli addetti impiegati e, dall’altro, ha registrato un incremento del fenomeno infortunistico. Favorire la formazione e l’informazione, in merito alle più recenti modifiche introdotte al d.lgs. 81/2008 e al sistema di qualificazione delle imprese, e più in generale sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, è un impegno istituzionale che diviene oggi anche l’auspicio di poter porre un argine a tale situazione. Tra le cause di questo drammatico trend una situazione d’incertezza normativa che ha spinto molti operatori del settore ad accelerare le attività lavorative per raggiungere i traguardi di volta in volta introdotti. La mia osservazione non è una giustificazione, bensì una riflessione che vuole spingere il legislatore a comprendere queste conseguenze e la necessità di fissare un arco temporale più ampio, fino a considerare l’utilità di far diventare strutturali tali misure».

Pierpaolo Giovannini | Consigliere CNGeGL

Pierpaolo Giovannini | Consigliere Consiglio Nazionale Geometri.

«In questo ambito la normativa diviene sempre più complessa e l’osservanza delle nuove disposizioni incide inevitabilmente nel modo di operare del preposto. Non solo, un aggiornamento professionale periodico e puntuale consentirebbe ai professionisti tecnici di poter valutare le effettive capacità di chi avvierà il cantiere e commisurare le possibilità dell’impresa a cui è commissionato l’appalto. Questo, come molti altri, è un risvolto che dovrebbe convincere il legislatore sull’opportunità di coinvolgere preliminarmente i professionisti tecnici, nell’intento di delineare gli iter procedurali con la massima efficacia, indirizzare le attività di controllo e verifica, favorire l’accesso alle banche dati. Infine, non dimentichiamo che, grazie alla profonda conoscenza degli aspetti tecnico-normativi, il geometra è una figura di rifermento nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, legittimato a svolgere ruoli direttivi e di coordinamento».

Il commento dell’esperto | Gianluca Fociani, presidente Geo.Sicur

Il commento dell’esperto | Gianluca Fociani, presidente Geo.Sicur.

«In un settore complesso e in continua evoluzione come quello edile operano anche soggetti che non hanno le debite competenze. Non solo, occorre ribadire che il cantiere è un luogo di lavoro pericoloso per definizione; aggiungendo a questa affermazione il divenire continuo della regolamentazione di riferimento, si desume come sia necessario un controllo continuo e sempre stringente da parte dei soggetti preposti dall’autorità.

Invece oggi può aprire un’impresa edile chiunque, indipendentemente dall’attività svolta sino a un momento prima e un’azienda di nuova costituzione può realizzare opere che prevedono un’esperienza pluriennale, senza che questa rientri fra le referenze dell’attività svolta.

Con ciò non voglio demonizzare lo spirito imprenditoriale dei neo appartenenti al settore, bensì desidero rendere evidente quanto sia necessario un nuovo sistema di qualificazione anche per i lavori privati, parallelamente a quanto già avviene per le opere pubbliche.

A questo proposito, e in qualità di esperti e referenti per le tematiche sulla sicurezza, ci auguriamo un nuovo approccio da parte dei professionisti e delle tantissime imprese virtuose con le quali operiamo quotidianamente, un orientamento a vantaggio della committenza.

La legge 215/2021 fissa un termine al 30 giugno 2022. Cosa cambierà? | Entro quella data dovrà essere raggiunto un nuovo accordo che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, modificherà quanto stabilito relativamente alla formazione.

Oltre all’introduzione dell’obbligo di aggiornamento professionale per il datore di lavoro, ritengo che il principale cambiamento debba essere il superamento di verifiche periodiche da effettuare nel corso dell’attività lavorativa.

Inoltre, l’auspicio è che questa nuova intesa possa fare chiarezza e rappresenti uno strumento semplice, snello e di facile comprensione, scongiurando qualsiasi proliferazione di norme regionali in materia agli addetti ai lavori.

Sarebbe opportuno intervenire ulteriormente sulla formazione? | Dal mio punto di vista si potrebbe cogliere l’occasione per intervenire anche su alcune criticità come, per esempio, prevedere una durata specifica della verifica finale in un corso di formazione, in modo tale da consentire al docente di correggere i singoli questionari e discutere con i discenti in base alle risposte e su quanto emerge dai loro risultati.

Questo oggi è lasciato alla sensibilità del docente formatore e, invece, posso assicurare che in molti casi avrebbe permesso di ovviare persino a un eventuale errore dell’insegnante: un caso che accade non di rado e può essere constatato dalle molteplici risposte errate inserite in un questionario. Si tratterebbe di una soluzione utilissima a fornire anche indicazioni di diverso tipo.

Da un punto di vista più generale, il nuovo accordo sulla formazione dovrebbe essere l’occasione per rimodulare i contenuti dei percorsi formativi, al fine di consentire al formatore di poter intervenire, nell’ambito delle proposte previste dall’accordo, e stabilire un programma di formazione per ogni azienda.

Un ruolo così svolto comporterebbe un’elevazione della qualità della formazione, divenendo sempre più un abito tagliato “su misura” in base all’organizzazione e all’attività svolta. Il formatore che individua le esigenze della singola realtà produttiva intervenendo concretamente sui fabbisogni formativi, ottimizza la sua funzione e i risultati raggiunti dall’impresa.

A tal proposito, l’esperto potrebbe elaborare proprio un programma formativo “personalizzato” motivando le ragioni delle sue scelte, illustrandone le modalità di erogazione, della verifica di apprendimento e delle prove di efficacia da esperire durante l’attività lavorativa».

1 commento

  1. tutto quello scritto in questo articolo è interessante e rilevante ma per me non serve a evitare gli incidenti sul lavoro. Gli incidenti sul lavoro possono essere arginati solo pretendendo che i lavoratori facciano uso di tutte le accortezze e di tutte le protezioni e DPI da utilizzare e il primo che deve obbligarli deve essere proprio il DL , tutto il resto che si può scrivere e dire non serve, le leggi ci sono dalle ISO del BIT alle EN e alle UNI italiane e devono essere solo rispettate da tutti gli attori del processo produttivo. Dr. Antonella Lucia FAIELLA

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