Certificazione energetica | Locazioni

L’attestato di prestazione energetica è vincolante anche per le locazioni

Per porre rimedio alle procedure d’infrazione aperte dalla Commissione europea nei nostri confronti, il ministero ha redatto un decreto che prevede il vincolo delle attestazioni energetiche anche per locazioni.

L’art. 6 del decreto legge in attesa di approvazione dal Consiglio dei ministri, nominato «recepimento della direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, n. 31 sulla prestazione energetica nell’edilizia» prevede il vincolo delle attestazioni di prestazioni energetiche anche per le locazioni.
L’art. 6 dovrebbe sostituire integralmente l’art. 6 del dlgs n. 192 del 19 agosto 2005, e stabilire che l’attestato di certificazione energetica degli edifici, denominato «attestato di prestazione energetica» venga rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati a un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.
Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica e nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Il decreto legge interviene per porre rimedio alla procedura d’infrazione aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia.
Validita dell’attestato. L’attestato di prestazione energetica ha una validità massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

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