Rigenerazione urbana | Norme

Le considerazioni Inu sul testo unificato di rigenerazione urbana

Inu ha redatto e inviato alla Commissione Ambiente del Senato un articolato documento relativo al testo unificato di rigenerazione urbana. Ecco i pareri e le modifiche del Ddl richieste dall’Istituto.

L’Istituto Nazionale di Urbanistica ha inviato alla Commissione Ambiente del Senato un documento di considerazioni e osservazioni sul testo unificato di rigenerazione urbana. Tra le indicazioni fornite nel documento:

  • prestare attenzione alla distinzione fra i contenuti del testo unificato di pertinenza dello Stato, delle Regioni e quelli che è appropriato definire a livello di Comuni;
  • semplificare il sistema del finanziamento che comprende 13 passaggi procedurali;
  • raccordare i contenuti del provvedimento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l’opportunità di assumere la prospettiva della città basata sul concetto di prossimità (la città dei 15 minuti).

Nel testo l’Inu chiede chiarimenti o ripensamenti su alcune disposizioni e passaggi specifici. Tra questi l’assegnazione alle Regioni del compito di riconoscere un incremento volumetrico rispetto all’esistente non superiore al 20% della volumetria originaria nei casi di demolizione e ricostruzione. Ciò a prescindere dal contesto degli edifici, dalla loro ubicazione, dalla loro densità urbanistica, dall’uso attuale e da altri aspetti urbanistici ed ambientali.

L’auspicio dell’Inu è quello di lasciare ai Consigli comunali le decisioni in merito ai luoghi e all’entità della eventuale incentivazione tramite l’aumento della capacità edificatoria, affermando quindi la centralità del progetto urbano.

Insieme con la maggior capacità edificatoria, anche la riduzione della contribuzione privata alla costruzione della città pubblica fino al 70% fa affidamento alla forza attivatrice della rendita fondiaria urbana.

Anche in questo caso ciò avviene in modo aprioristico, senza verificare se le riduzioni proposte siano davvero necessarie per rendere fattibile l’investimento privato oppure siano un regalo superfluo a scapito della qualità degli spazi pubblici.

Inoltre, destano la perplessità dell’Istituto le disposizioni di dettaglio contenute negli articoli 10 e 11. Ciò che non viene condiviso è la richiesta che i Comuni si facciano carico di una serie di adempimenti scollegati dalla normale attività di pianificazione del territorio già disciplinata dalle leggi regionali. Al contrario viene ritenuto più utile indirizzare l’attività dei Comuni verso l’aggiornamento dei loro piani generali, quando obsoleti, e il loro più frequente aggiornamento.

L’Inu segnala anche che l’introduzione dei Piani comunali di rigenerazione urbana come strumento di generale applicazione, richiede un coordinamento nel sistema degli strumenti di governo del territorio che non pare adeguatamente risolto dalla sovrapposizione del nuovo Piano su quello comunale generale e dalla giustapposizione ad altri strumenti di pianificazione, come per esempio il Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente.

L’Inu accanto ai rilievi e alle indicazioni sottolinea alcuni pregi del disegno di legge, tra questi:

  • la programmazione di risorse finanziarie statali per la rigenerazione urbana su un periodo lungo (500 milioni l’anno per 20 anni);
  • il raccordo tra la pianificazione della città e la fiscalità immobiliare statale e locale;
  • l’integrazione della strategia di rigenerazione urbana con la strategia del contrasto del consumo di suolo e la sua proiezione verso la transizione energetica.

Altro punto rilevante è l’imposizione alle Regioni inadempienti di un termine per redigere i piani paesaggistici di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per approvarli, e la previsione dell’esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministero (art. 11, c. 3). Il termine dei sei mesi appare troppo breve per potere essere rispettato, e quindi andrà ragionevolmente riconsiderato.
QUI il link al documento.(vb)

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