Professioni | Qualifiche e Regolamento Ue

Le nuove regole per gli architetti dell’Unione europea

In Italia vengono riconosciute le qualifiche dei professionisti provenienti dall’Ue secondo la legislazione comunitaria con la specifica che l’autorità competente ha facoltà di subordinare il riconoscimento con interventi compensativi come un esame attitudinale o un periodo di tirocinio.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, con le specificazioni dedicate al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento Ue n. 1024/2012, riguardante la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (cfr«Regolamento Imi»).

In Italia vengono quindi riconosciute le qualifiche dei professionisti provenienti dall’Ue secondo la legislazione comunitaria, presente nella direttiva 2005/36/Ce, modificata dalla direttiva 2013/55/Ue, con la specifica che l’autorità competente in Italia ha facoltà di subordinare il riconoscimento con interventi compensativi come un esame attitudinale o un periodo di tirocinio.
In questo modo il provvedimento integra (e in parte modifica) il preesistente decreto 206/ 2007 che andava a confermare la legittimità dei titoli professionali (architetti e ingegneri) in Italia dei professionisti comunitari e connessi al registro dei prestatori di servizi.

Formazione e tirocinio. Per quanto riguarda la formazione degli architetti da oggi servono almeno 5 anni di iter scolastico a tempo pieno, in università o in un istituto simile terminati con il superamento di un esame universitario o in alternativa non meno di 4 anni di studi a tempo pieno (con successivo esame di livello universitario), con obbligo di tirocinio di almeno 2 anni con attestato finale di frequenza. Il tirocinio professionale deve essere svolto solo dopo il completamento dei primi 3 anni d’insegnamento accademico e deve riguardare le attitudini, le competenze e le nozioni acquisite nel corso dell’insegnamento. Ricordiamo che il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista (o di un organismo professionale autorizzato) e può  essere svolto in un altro stato europeo a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Miur.

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