Inail | Circolare n. 10/2016

Le semplificazioni per la denuncia infortuni

La circolare dell’Inail ha specificato che i datori di lavoro non devono più inviare il certificato con la denuncia d'infortunio: però occorre indicare gli estremi del documento digitale prodotto dal medico. La denuncia d'infortunio all’Autorità Ps non è più dovuta perché ad essa provvede lo stesso Inail.

infortuni cantiereL’Inail nella circolare n. 10/2016 illustra le novità previste dal dlgs n. 151/2015 in particolare gli aspetti relativi alla «gestione infortuni semplificata»: di fatto la denuncia d’infortunio all’Autorità di Ps non è più dovuta e ad essa provvede l’Inail, così che i datori di lavoro non sono più tenuti a inviare alla Questura (o al sindaco) entro due giorni dall’infortunio con prognosi di più di 3 giorni ( o mortale) le informazioni sul sinistro. A questo ora provvede l’Inail e solamente per gli infortuni mortali o con prognosi superiore  a 30 giorni. Così pure l’Inail ricorda che i datori di lavoro non devono più inviare il certificato con denuncia di infortunio perché ora provvedono i medici.

Queste novità fanno parte del pacchetto riforma del Job’s Act con efficacia dal 180° giorno dopo l’entrata in vigore del dlgs n. 151/2015.

Denuncia d’infortunio. La denuncia d’infortunio all’Inail è l’adempimento cui è tenuto il datore di lavoro a fronte di prognosi di non guarigione entro 3 giorni escluso quello dell’evento: dal 1 luglio 2013 la denuncia va trasmessa solo in via telematica con esonero dell’obbligo dell’invio dei certificato medico, perché è l’Inail a doverlo richiedere al datore di lavoro nella sola ipotesi in cui non l’abbia ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore. Dal 22 marzo viene meno ogni possibilità per l’Inail di richiedere il certificato medico al datore di lavoro e dalla stessa data l’obbligo di invio è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che pratica la prima assistenza.

Obbligo per il datore di lavoro. Il datore di lavoro però deve obbligatoriamente inserire nella denuncia i dati riguardanti il numero identificativo e la data del rilascio del certificato medico. Per quanto concerne la denuncia alla Ps ricordiamo che i datori di lavoro erano tenuti a presentare denuncia entro 2 giorni all’Autorità di Pubblica sicurezza del luogo in cui era accaduto il sinistro.
In caso di infortunio mortale la denuncia andava anticipata da una segnalazione del sinistro fa farsi entro 24 ore. Ora l’obbligo d’invio all’Autorità di Ps delle informazioni riguardante l’infortunio è ha carico dell’Inail con conseguente esonero per il datore di lavoro.

Obbligo per i lavoratori. L’Inail ha dato anche una nuova interpretazione dell’art. 52 del dpr n. 1124/1965 che obbliga i lavoratori a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio ed entro 10 giorni dal manifestarsi della malattia professionale. Per l’Inail, per assolvere questi obblighi il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.

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