Società tra professionisti | Regolamento

Le stp possono iscriversi al registro delle imprese

Il nuovo regolamento interministeriale prevede che i soci professionisti non possano esserlo in più società e che vi possano essere soci di capitale che non obbligatoriamente siano persone fisiche. Necessaria e indispensabile la doppia maggioranza in assemblea.

Dal 22 aprile si potranno registrare società tra professionisti presso la sezione speciale del registro delle imprese. È quanto ha stabilito il regolamento interministeriale sulle società in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile.

Come? Vi sarà la possibilità di formare società di persone, di capitali o anche cooperative che uniscano professionisti soci che siano iscritti ad albi e soci non professionisti esclusivamente sponsor e finanziatori.
Per questi ultimi non è necessario che siano persone fisiche a meno che non si tratti di una società costituita in forma di srl semplificata o a capitale ridotto.
È essenziale però, per qualsiasi tipo di ragione sociale scelta, che i soci professionisti siano a doppia maggioranza in assemblea, sia per quota e sia per unità, pari o superiore ai due terzi. Se non rispettata, questa clausola pone in scioglimento la società a meno che non venga ristabilita la maggioranza entro sei mesi.
Per i consigli di amministrazione invece non è prevista nessun tipo di maggioranza.

No ai professionisti in più società. Riguardo alla partecipazione in più società per un socio capitalista, il regolamento ha ancora alcuni limiti e pare lasciare alla libera interpretazione della norma primaria: invece per i professionisti la pluripartecipazione è espressamente vietata dalla legge n. 183/2011. In particolare, la legge chiarisce che i soci entrati in una società non possono entrare in un secondo momento in un’altra o dovranno dimettersi se hanno incarichi pregressi.

Incertezze. Un dubbio riguarda l’assoggettabilità al rischio di fallimento, perché il regolamento non si è espresso in merito. Essendo queste società iscritte all’ordine professionale si è inclini a escluderle dalla normativa fallimentare perché soggette al relativo regime disciplinare. Inoltre è previsto che debbano dotarsi di una polizza assicurativa il che lascia pensare che si escluda il fallimento.
Altra incertezza è per il tipo di reddito prodotto che dovrebbe essere da lavoro autonomo, salvo che l’esercizio della professione non costituisca elemento di attività organizzata in forma d’impresa, in tal caso il reddito sarebbe d’impresa. Un ultimo dubbio è per il regime di previdenza e a quale cassa professionale dev’essere soggetta.

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