Consiglio di Stato | Appalti

Libero accesso agli atti

La disciplina della legge 241 in merito alla trasparenza amministrativa deve prevalere sugli interessi soggettivi.

Il Consiglio di Stato fa prevalere la disciplina della legge 241 in merito alla trasparenza amministrativa sugli interessi soggettivi dettati dal Codice degli Appalti.

Il Consiglio di Stato ha definito con la pronuncia n. 110 dell’11 gennaio che viene ammesso l’accesso agli atti sull’offerta tecnica dell’aggiudicatario di un appalto anche per chi non ha partecipato alla gara. Prevale dunque il procedimento amministrativo rispetto al Codice dei contratti pubblici.
In particolare, è stata esaminata una societĂ  non partecipante a una gara d’appalto che ha poi instaurato un giudizio tendente a contestare gli atti di gara chiedendo l’annullamento della procedura di gara.
Il Tar del Lazio con sentenza 4081/2011 in primo grado ha rifiutato la domanda di accesso sostenendo che la disciplina del Codice dei contratti pubblici nell’articolo 13 ammette unicamente l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa mentre la societĂ  esaminata non aveva assunto ruolo di partecipante.
Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato la sentenza del Tar ritenendo che l’articolo 13 contenga precise previsioni riguardanti l’accesso ai documenti di gara che non possono escludere la tutela generalizzata sul buon esito dello svolgimento come stabilito dal procedimento amministrativo.
Secondo i giudici la legge 241/90 all’articolo 24 ha stabilito che spetta ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi: la sentenza sostiene che non può non riconoscersi che “con la tutela del diritto di accesso che il legislatore ha voluto assicurare all’amministratore la trasparenza dell’attivitĂ  della pubblica amministrazione, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo”.
Ovvero, la disciplina della legge 241 in merito alla trasparenza amministrativa deve prevalere sugli interessi soggettivi, quelli dettati dal Codice degli Appalti.

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