Termica | Normativa

Libretto unico per gli impianti termici

Dal 1° giugno imprese e abitazioni private avranno il nuovo «libretto unico». Dovrà essere compilato dall’installatore e, una volta in funzione l’impianto, sarà aggiornato dal manutentore o dal responsabile del libretto. Sanzioni pecuniarie per la mancata manutenzione.

Dal prossimo 1° giugno nuovo libretto unico per gli impianti termici installati negli uffici, nelle imprese e nelle abitazioni private: il libretto diventerà obbligatorio anche per i dispositivi di climatizzazione estivi.Libretto unicoIl nuovo libretto non sarà diviso in due distinti modelli, libretto di centrale e l’altro di impianto, ma sarà costituito da un unico documento, composto da varie schede utilizzabili in funzione delle apparecchiature che compongono l’impianto.
Nel nuovo documento sarà possibile indicare la presenza sia dell’impianto termico, di qualsiasi potenza, sia dell’impianto di climatizzazione estiva. E con il dm 10 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55, sono stati definiti i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica.

In forma elettronica e cartacea. Il libretto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva sarà disponibile sia in forma cartacea sia elettronica: nel primo caso sarà conservato dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile, che sarà tenuto a curarne l’aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati.
Il libretto di impianto elettronico sarà conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente o presso altro catasto accessibile all’autorità stessa e verrà aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che potranno accedere al libretto tramite una password personale.Libretto di impianto

Due impianti distinti? Due libretti distinti. Se un edificio sarà servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva (che hanno in comune solo il sistema di rilevazione delle temperature nei locali), saranno necessari due libretti di impianto distinti: in tutti gli altri casi sarà sufficiente un unico libretto di impianto.

Sanzioni e comunicazioni. Le sanzioni previste in caso di inadempimenti legati alla manutenzine degli impianti termici sono disciplinate dalla normativa nazionale (articolo 15, comma 5 e 6 del dlgs 19 agosto 2005, n. 192) o dalle disposizioni dettate dalle Regioni.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condomino o l’eventuale terzo che se n’è assunta la responsabilità, che non provvede alla manutenzione degli impianti termici invernali ed estivi, è punito con la sanzione amministrativa a partire da 500 euro sino ad un massimo di 3mila euro.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non redige un rapporto di controllo tecnico è punito con la sanzione amministrativa a partire da mille euro sino ad un massimo di 6mila euro.
L’autorità che applica la sanzione deve dare comunicazione alla camera di commercio d’appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.Libretto di impianto 2

Installatore e manutentore. Il libretto dovrà essere compilato per la prima volta dall’installatore, quando verrà messo in funzione l’impianto, e poi aggiornato dal responsabile o dal manutentore. Dal 1° giugno spetterà direttamente al responsabile dell’impianto (che nei piccoli è l’utente, nel condominio è l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) recepire il nuovo modello, trascrivere sulla prima pagina i dati identificativi dell’impianto e poi consegnarlo, al momento del controllo, al manutentore per l’aggiornamento. Per gli impianti esistenti al 1/6/2014 i «libretti di centrale» e i «libretti di impianto» compilati in precedenza dovranno essere allegati al nuovo «libretto per la climatizzazione».

Modelli di rapporto efficienza energetica. Dal 1° giugno dovranno essere utilizzati i nuovi modelli per il rapporto di efficienza energetica, compilato per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 Kw e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 Kw, con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili non rientrano negli impianti soggetti a compilazione del rapporto.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here