Consiglio nazionale commercialisti-Assonime | Strumenti e contributi

Linee guida per le imprese in crisi

Attraverso le linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi vengono riproposti i passaggi opportuni che professionisti e imprese devono compiere per approcciarsi a procedure tese a rilanciare le imprese in crisi. Tre sono gli strumenti inseriti nella legge fallimentare: il piano di risanamento attestato, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo.

Leggendo le linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi redatte dall’Università di Firenze in collaborazione col Consiglio nazionale dei commercialisti e Assonime, emerge che i contributi a fondo perduto e abbattimento in conto interessi sono concedibili anche alle imprese che hanno presentato un piano di risanamento attestato (secondo l’art. 67 comma 3 lettera d) o un accordo di ristrutturazione dei debiti (secondo l’art. 182 bis). Nelle stesse linee guida vengono riproposti i passaggi opportuni che imprese e professionisti devono effettuare per approcciarsi alle procedure per rilanciare le imprese in crisi.Imprese in crisi

Contributi alle imprese anche in presenza di ristrutturazione. La tematica riguarda la possibilità per le imprese di dichiarare di non essere assoggettate a procedure concorsuali in presenza di piani attestati o accordi di ristrutturazione, a fronte della presentazione di domande di contributo che richiedono la sottoscrizione di questo tipo di dichiarazione.
I contrari alla possibile presentazione delle domande hanno argomentato che i due strumenti di attestato e di ristrutturazione del debito sono disciplinati all’interno della legge fallimentare e di conseguenza devono essere considerati come procedure concorsuali. Il passaggio inserito nelle linee guida di quest’anno chiarisce che «la previsione da parte del legislatore del piano di risanamento attestato e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che a differenza del concordato preventivo non sono procedure concorsuali, specifica definitivamente che la finalità di evitare l’assoggettamento ad una procedura concorsuale è in sé pienamente legittima, se la crisi viene affrontata in modo tempestivo, in buona fede e con mezzi oggettivamente idonei a rimuoverla».

Strumenti per il risanamento. Le linee commentano la legge fallimentare, che fornisce all’impresa strumenti per consentirle un’uscita guidata dalla situazione di crisi: il piano di risanamento attestato (art. 67 comma 3 lettera d), l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis) e il concordato preventivo (art. 160 e seguenti). I tre strumenti si collocano lungo una scala ideale di crescente incisività degli interventi consentiti per il risanamento. Sono divisi in due parti: la prima esamina gli strumenti previsti dalla legge per il risanamento dell’impresa, gli attori, quali il professionista e attestatore, il piano di risanamento e l’attestazione. La seconda parte analizza i singoli strumenti di soluzione della crisi.
I singoli paragrafi contengono una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento, una descrizione dei comportamenti virtuosi, una descrizione delle opportunità offerte dalla nuova legge e una motivazione degli stessi. La rilevanza delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni ha inciso profondamente su diversi aspetti, come la disciplina dei finanziamenti all’impresa in crisi e l’intervento di sentenza.

Differenze. Gli strumenti del piano di risanamento attestato e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, spesso considerati simili, in realtà differiscono in modo significativo fra di loro. La guida mette in evidenza le principali differenze, che sono:

  • l’accordo di ristrutturazione è soggetto a pubblicità, mentre il piano attestato non lo è, salvo che il debitore ne chieda la pubblicazione nel Registro delle imprese allo scopo di ottenere benefici fiscali
  • l’accordo di ristrutturazione è soggetto ad un vaglio preventivo del tribunale, a differenza del piano attestato, la cui verifica giudiziale è soltanto eventuale e successiva, qualora la crisi non sia stata risolta
  • solo l’accordo di ristrutturazione, in presenza di determinate condizioni, consente la protezione del patrimonio in pendenza delle trattative, sotto la supervisione di un giudice
  • solo l’accordo di ristrutturazione, attraverso l’intervento di un giudice, consente l’ottenimento di finanziamenti assoggettati ad una disciplina di favore e l’effettuazione di pagamenti in condizioni di certezza circa la loro liceità.

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