Direttive Consiglio dei Ministri | Dl sui mutui beni immobili residenziali

Mutui: tra le novità c’è la settimana di riflessione

Il dl approvato dal Consiglio dei Ministri attua la direttiva Ue 2014/17. E’ inteso come garanzia a tutela del consumatore impegnato con finanziamenti per l’acquisto di una casa.

Mutui casaIl decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, che attua la direttiva Ue 2014/17 sui mutui per beni immobili residenziali, direttiva Mcd (Mortgage credit directive) ha previsto la possibilità di far passare 7 giorni prima della firma per un mutuo bancario. Il provvedimento rappresenta solo una prima tappa di avvicinamento al pieno recepimento della normativa ed è una delle garanzie a tutela del consumatore alle prese con i finanziamenti per l’acquisto della causa.  Considerato che il termine per il recepimento della direttiva scadeva ieri, 21 gennaio, questo decreto legislativo è stato approvato per non incorrere in procedure di infrazione: la disciplina verrà poi perfezionata e completata in sede di attuazione della legge di delegazione europea 2015. A favore del consumatore viene stabilito un periodo di riflessione di sette giorni per confrontare le possibili alternative sul mercato, ma le novità toccheranno anche l’attività di mediazione e trasparenza bancaria .
In particolare nella disciplina del Testo unico bancario (dlgs. 385/1993) vengono toccati i seguenti punti: l’ambito di applicazione, il merito creditizio, il tempo di riflessione, la morosità e la stima dell’immobile.
Giovani e mutuiImmobili residenziali. Le novità riguardano i contratti di concessione di mutuo ipotecario su un immobile residenziale o per l’acquisto dello stesso sottoscritto da un consumatore.
Mutuo a misura. L’operatore finanziario deve stipulare il mutuo su misura del consumatore, valutando il merito creditizio e chiarendo i rischi cui il debitore si espone. La banca potrà consultare banche dati che contengano informazioni sul consumatore. Il consulente finanziario sarà tenuto ad avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico. Il consulente deve preoccuparsi della sostenibilità delle rate, anche nell’interesse dell’ente finanziatore.
7 giorni. La banca deve dare consumatore tutte le informazioni per poter confrontare altre possibilità offerte dal mercato, consegnando un prospetto standard. Previsti 7 giorni di tempo per decidere.
Limiti agli oneri ed esdebitazione. Alle banche è chiesto di esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia (articolo 28 della direttiva Mcd). Inoltre si possono fissare limiti agli oneri da caricare al mutuatario moroso e si può prevedere l’esdebitazione dopo la vendita della casa ipotecata o comunque di facilitare il rimborso, se a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo. Il decreto legislativo chiede ai finanziatori di gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà in linea con i principi comunitari.
Valutazione standard. Per la stima dell’immobile residenziale i finanziatori saranno tenuti ad adottare metodi standard per stimare immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari. Ciò è stabilito per evitare sperequazioni circa la cauzionalità dell’alloggio e per dare possibilità di ottenere il credito.

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