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Nel modello Unico va sempre indicato il bonus

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26/E ha chiarito che nel modello Unico 2012 va indicato il bonus riguardante l’attività di ricerca e sviluppo anche per l’impresa con l’esercizio non coincidente con l’anno solare.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26/E ha chiarito che nel modello Unico 2012 va indicato il bonus riguardante l’attività di ricerca e sviluppo anche per l’impresa con l’esercizio non coincidente con l’anno solare.

I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che hanno maturato il credito fiscale per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge 296/2006 e che hanno inviato correttamente il formulario (modello Frs) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nullaosta alla fruizione del credito maturato per esaurimento delle risorse disponibili, a seguito delle indicazioni fornite con il dm 4 marzo 2011 possono utilizzare, tramite il modello F24, il beneficio, purché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito tributario, corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi d’imposta per i quali era stato presentato il formulario.
La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012.
È stato delineato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26/E emanata il 18 aprile 2013 a seguito di un’istanza d’interpello in cui un contribuente, con esercizio 1 dicembre/30 novembre, ha chiesto di conoscere, in merito al credito per attività di ricerca e sviluppo maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, indicati nel modello Unico 2008, come si conciliano le modalità di utilizzo, disposte dal dm 4 marzo 2011, delle ulteriori risorse stanziate per il rifinanziamento del credito d’imposta con gli obblighi dichiarativi, previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e dal successivo decreto di attuazione, attesa la mancanza di specifiche indicazioni nelle istruzioni per la compilazione di Unico 2011.
Il documento di prassi propone in primo luogo una panoramica della normativa vigente in materia di credito d’imposta per la ricerca, istituito dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).
Finanziaria 2007. Si sottolinea che la finanziaria 2007 aveva attribuito alle imprese (e alle stabili organizzazioni) che investivano risorse in attività di ricerca e sviluppo, svolta direttamente o commissionata a terzi sulla base di appositi contratti, avvalendosi dei relativi risultati, un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute nel triennio 2007-2009 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2009; per i contribuenti con periodo d’imposta a cavallo, invece, la norma stabiliva un importo massimo agevolabile pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo. Il beneficio saliva al 40% in caso di contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca.
Modalità di verifica. Le disposizioni di attuazione della disciplina agevolativa sono contenute nel decreto interministeriale 76/2008 che individua nel dettaglio le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese. Quest’ultima risoluzione si concentra in particolare sugli obblighi di comunicazione evidenziando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 282, della legge finanziaria 2007 e dell’articolo 5 del decreto di attuazione, nella dichiarazione dei redditi (quadro Ru) dovevano essere indicati, a pena di decadenza, i costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito di imposta spettante.

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