#ItaliaSicura | Edilizia scolastica

Normativa antincendio per le scuole: il progettista può scegliere il metodo prestazionale

La normativa per la prevenzione antincendio per le scuole è datata 1992 ed era l'unica esistente prima che entrasse in vigore il Dm 7 agosto 2017. Il Dm del 1992 rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva.

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 197 del 24-8-2017 il decreto 7 agosto 2017 del Ministero dell’Interno con il quale viene approvata la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi relativi a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie.

L’applicazione prestazionale è facoltativa, in alternativa alle regole dell’ultima normativa del 1992, e vale per le scuole nuove ed esistenti con più di 100 persone.

Viene lasciata così maggiore libertà al professionista nel delineare una strategia antincendio su misura, disegnata sulla specifica realtà nella quale si trova a operare, per costruire la strada migliore tra più alternative, e magari scegliere, a parità di sicurezza, quella più conveniente dal punto di vista economico.

La normativa per la prevenzione antincendio per le scuole è datata 1992 ed era l’unica esistente prima che entrasse in vigore il Dm 7 agosto 2017. Il Dm del 1992 rimane in vita, ma il progettista può ora scegliere tra il nuovo metodo prestazionale e la vecchia normativa prescrittiva. Ciò si deve all’approccio inedito della  nuova normativa, per cui si è ritenuto di dover testare la nuova disciplina, monitorarne l’applicazione, riservandosi la possibilità di apportarvi delle correzioni, se necessario, prima di prendere decisioni sull’abrogazione delle regole tecniche verticali precettive esistenti.

Il decreto Milleproroghe ha fissato al 31 dicembre 2017 l’adeguamento antincendio delle scuole ed entro 31 dicembre 2019 saranno analizzati gli elementi raccolti d’intesa tra Ministero dell’Interno e Miur.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here