Ddl Boschi | Competenze

Novità di riparto tra Stato e Regioni: per opere e ambiente la decisione è dello Stato

Secondo quanto contenuto nel ddl Boschi, in attesa del via libera parlamentare, allo Stato è la competenza legislativa esclusiva sui grandi reti di trasporto, porti e aeroporti di valenza internazionale e nazionale, infrastrutture strategiche, beni paesaggistici e ambiente. Alle Regioni è la competenza per l’urbanistica.
Ministro Maria Elena Boschi
Il ministro Maria Elena Boschi: suo il ddl in fase di approvazione

Vi sono delle novità in tema di riparto della legislazione fra Stato e Regioni, contenute nel disegno di legge costituzionale denominato ddl Boschi, approvato dall’aula del Senato che ora dovrà ottenere il via libera dal Parlamento. La competenza legislativa sarà quindi o dello Stato o delle Regioni: così viene recepita l’indicazione più volte espressa dalla giurisprudenza costituzionale in occasione dei conflitti di attribuzione che hanno visto contrapposti in tutti questi anni lo Stato alle Regioni.
Quando il ddl Boschi passerà l’ultimo scoglio del referendum confermativo, lo Stato avrà competenza esclusiva sul coordinamento delle politiche attive del lavoro, sul coordinamento della finanza pubblica, sulla promozione della concorrenza, sulla disciplina ambientale e delle infrastrutture strategiche.
Allo Stato. Passa dunque allo Stato la materia delle infrastrutture strategiche delle grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, con relative norme di sicurezza insieme a competenze su porti, aeroporti civili di interesse nazionale ed internazionale. Il riferimento alle infrastrutture strategiche non necessariamente comporta che si tratti di grandi opere, potendo essere oggetto di legislazione statale esclusiva anche la disciplina di opere strategiche ma di piccolo o medio taglio. Il riferimento a queste opere è sganciato dalla cosiddetta legge Obiettivo, riferita alle grandi infrastrutture strategiche, di cui nel disegno di legge Delega sugli appalti si prevede l’abrogazione.

Alle Regione spettano le competenze in merito ai provvedimenti urbanistici
Alle Regione spettano le competenze in merito ai provvedimenti urbanistici

Protezione civile e governo del territorio. Sempre allo Stato spetterà legiferare in via esclusiva in tema di norme generali sul governo del territorio e protezione civile. La pianificazione territoriale invece spetterà alle Regioni. Sempre allo Stato la materia della tutela dei beni ambientali e paesaggistici. Come norma di chiusura è prevista una disposizione che attribuisce in via residuale alle Regioni la competenza legislativa in materie non riservate alla competenza statale: la materia urbanistica quindi passa alle Regioni in via residuale.
Concetto di supremazia. E’ stata introdotta una clausola riguardante il concetto di supremazia in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie e funzioni che non siano di competenza esclusiva dello Stato allorché lo richiedano esigenze di tutela economica della  Repubblica o della unità giuridica oppure lo renda necessario la realizzazione di programmi o riforme economico-sociali di interesse nazionale.

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