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Nuovi criteri di resistenza alle azioni sismiche per gli edifici danneggiati

Ai fini della concessione dei contributi è stata diversificata la capacità massima o minima degli immobili alla resistenza delle azioni sismiche in base alle zone, alla classe d'uso dello stabile e alla sua tipologia.

danni-sisma-24-agosto-2016-a-pescara-del-trontoÈ con il decreto del 23 dicembre 2016 che il ministero delle Infrastrutture ha fissato i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche ai fini della concessione dei contributi così come previsto art. 7, comma 1, lett. a convertito dalla legge n. 229 del 2016. (dm 477-del 27 12 2016, caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016)

I contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono stabiliti in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, 3.

Limitatamente agli interventi di riparazione degli immobili di edilizia privata (sia a uso abitativo sia non abitativo), a uso produttivo e commerciale, a uso agricolo e per servizi pubblici e privati (compresi quelli destinati al culto) l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile asseverata da un tecnico abilitato.

Per gli immobili soggetti alla tutela del Codice dei Beni Culturali l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le esigenze concomitanti di tutela e di conservazione dell’identità culturale del bene stesso.capacita-di-resistenza-alle-azioni-sismiche

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