Semplificazioni | Comunicazione inizio lavori

Nuovi modelli Cil e Cila per comunicare l’inizio dei lavori

Sono disponibili le istruzioni per compilare i modelli unici per la comunicazione inizio lavori e la comunicazione inizio lavori asseverata, utilizzabili dal prossimo 16 marzo. La Cil è necessaria per lavori rientranti nella cosiddetta edilizia libera, mentre la Cila è richiesta per interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano parti strutturali degli edifici.

CilNella guida per la presentazione del modello unico comunicazione inizio lavori redatta dall’agenda per la semplificazione sono contenute le istruzioni per la compilazione del modello unico per la comunicazione inizio lavori e la comunicazione inizio lavori asseverata. I due modelli sono stati approvati dalla conferenza unificata il 18 dicembre scorso e possono essere utilizzati dal prossimo 16 marzo.

Il modello standard per la comunicazione d’inizio lavori (Cil) dev’essere presentato quando si eseguono i seguenti lavori di edilizia libera:

  • realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
  • realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici
  • installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro.

Il modello standard per la comunicazione d’inizio lavori asseverata (Cila) dev’essere presentato invece quando si eseguono interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali degli edifici, come:

  • apertura di porte interne
  • spostamento di pareti interne
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche del volume complessivo dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso, come nel caso della ristrutturazione di un appartamento
  • modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa (che non riguardino le parti strutturali)
  • modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

Chi può presentare la Cila. La Cila può essere presentata dal proprietario, comproprietario, usufruttuario o chiunque sia titolare di un «diritto reale» sull’immobile su cui viene eseguito l’intervento, oppure dall’inquilino che utilizza l’immobile in base ad un contratto d’affitto (con il consenso del proprietario), cioè titolare di un «diritto personale» compatibile con l’intervento da realizzare.
Se l’intervento riguarda immobili utilizzati per lo svolgimento di attività produttive, commerciali e di servizi, quindi non residenziali, la Cila dev’essere presentata allo sportello unico per le attività produttive.

Quando presentare la Cila. La Cila dev’essere sempre presentata prima dell’inizio dei lavori. Se i lavori sono stati già eseguiti, la presentazione della comunicazione («in sanatoria») comporta il pagamento di una sanzione di 1.000 euro all’amministrazione comunale, allegando la ricevuta di versamento alla comunicazione. Si può presentare anche a lavori ancora in corso, pagando una sanzione ridotta di 333 euro.

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