Anac | Delibera n. 763/luglio 2016

Opera pubblica: se utile per il privato obbligo di gara

La realizzazione di un'opera pubblica a spese di un privato è possibile solamente se manca una qualsivoglia utilità a favore dello stesso e se quindi la realizzazione si configura come atto di gratuità senza oneri pubblici.

anac_deliberaL’Anac con la delibera n. 763 del 13 luglio ha affrontato alcuni profili interpretativi e applicativi dell’articolo 20 del nuovo codice dei contratti pubblici.

In particolare il caso oggetto della delibera faceva riferimento alla realizzazione di un intervento sulla viabilitĂ  nel comune di Segrate (Milano) a servizio della realizzazione di un centro commerciale.

Nello specifico l’opera pubblica che il privato realizzatore del centro commerciale intendeva prendersi in carico aveva un valore di 160 milioni da cui andavano esclusi 20 milioni concernenti gli oneri per l’acquisto delle aree.

La Regione, a fronte della proposta dell’operatore privato, ha chiesto all’Anac se la procedura potesse essere ritenuta legittima anche in riferimento al fatto che si trattava di un’opera che ricadeva nella legge obiettivo e approvata con delibera Cipe del 2013. 

La risposta dell’Anac è stata la seguente: «l’istituto contemplato dall’articolo 20 del Codice non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia a oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilitĂ  con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa».

In particolare quindi è la presenza della controprestazione a favore del privato che fa si che la vicenda finisca nella categoria dell’appalto pubblico e di conseguenza nella necessitĂ  di affidamento attraverso una procedura di gara.

La presenza di un’utilitĂ , specifica l’Autorità «deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera o ancora tramite la cessione in proprietĂ  o in godimento di beni. In questo caso la convenzione ha natura contrattuale».

La conseguenza dell’obbligo di gara dipende dalla presenza nell’accordo negoziale fra amministrazione e privato nell’attribuzione a questo di un’autorizzazione all’apertura di un’attivitĂ  commerciale che si estrinseca nel riconoscimento di diritti suscettibili di valutazione economica a loro volta qualificabile come corrispettivo: di qui la necessitĂ  di ricondurre il tutto nella categoria nell’appalto pubblico di lavoro.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here