Decreto interministeriale Lavoro-Econimia | Formazione

Per la formazione di occupati e non occupati destinati 14,5 milioni di euro

A stabilirlo è il decreto interministeriale. Le risorse sono stanziate annualmente dalla legge 53/2000. Entro il 30 luglio le Regioni dovranno inviare al Ministero del Lavoro i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati. Tra le Regioni il maggior contributo a Lombardia e Lazio.

Sono stati ripartiti tra le Regioni 14,5 milioni di euro destinati al finanziamento di progetti di formazione per lavoratori occupati e non occupati: i progetti possono essere presentati da imprese e dagli stessi lavoratori. A stabilirlo è il decreto ministeriale del 14 novembre 2014, pubblicato sul sito della pubblicità legale del Ministero del Lavoro.corsi_formazione_1-638x425

Le risorse sono stanziate annualmente secondo la legge n. 53/2000 (riforma congedi parentali), che al comma 4 dell’art. 6 dà mandato alle Regioni di finanziare progetti di formazione riservati ai lavoratori. I progetti finanziabili sono quelli che sulla base di accordi prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro e quelli presentati direttamente dai lavoratori per la formazione.
Il decreto appena pubblicato ripartisce le risorse relative al 2014 (in tutto 14.576.593 euro). Il contributo va utilizzato rispettando le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, regolamento Ce n. 800/2008 e n. 1998/2006 cosiddetto De minimis.

Ripartizione territoriale. Questa di seguito è la ripartizione territoriale:

  • Lombardia (2.869.827 euro)
  • Lazio (1.504.391 euro)
  • Veneto (1.413.375 euro)
  • Emilia-Romagna (1.298.357 euro)
  • Piemonte (1.187.520 euro)
  • Valle d’Aosta (35.982 euro).

Il decreto ha disposto a carico delle Regioni l’onere della predisposizione delle specifiche procedure a evidenza pubblica per l’utilizzo delle risorse assegnate, trasmettendo al Ministero del Lavoro l’atto liberativo dell’organo competente riguardante l’avvio delle procedure, oltre a quello di impegno giuridicamente vincolante delle risorse, a seguito del quale il Ministero procede all’effettiva liquidazione. Trascorsi 24 mesi dalla pubblicazione del decreto il Ministero procede alla revoca e al disimpegno delle risorse non impiegate dalle Regioni con atti giuridicamente vincolanti.

Entro il 30 luglio… Entro questa data le Regioni dovranno inviare al Ministero del Lavoro i dati riguardanti il monitoraggio e relativi agli interventi formativi finanziati.

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