Corte di Cassazione | Sentenza 12946/2015

Per trasportare le macerie edili l’imprenditore dev’essere iscritto all’albo gestori ambientali

Secondo i giudici, l’occasionalità del trasporto non è ritenuta un requisito previsto dalla norma per escludere l’obbligo della comunicazione all’albo dei gestori ambientali.

La sentenza numero 12946 del 26 marzo scorso, della terza sezione penale della Corte di Cassazione, ha specificato che l’occasionalità del trasporto di macerie edili non esenta il piccolo imprenditore dall’obbligo di iscrizione all’albo gestori ambientali. L’occasionalità del trasporto non è requisito previsto dalla norma per escludere l’obbligo della comunicazione all’albo gestori ambientali. Il trasporto occasionale e saltuario di rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, quando non ecceda la quantità di 30 kg oppure di 30 litri per volta, esime soltanto dalla necessità del formulario a cui si fa riferimento con l’articolo 193 del dlgs n. 152/2006.Trasporto macerie edili

Entriamo nel merito dell’evento che ha determinato questa sentenza. Il titolare di un’impresa esercente piccoli lavori edili era stato ritenuto colpevole di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del codice ambientale del dlgs n. 152/2006. L’imprenditore, dopo aver effettuato il trasporto, aveva sostenuto di non essere a conoscenza dell’obbligo d’iscrizione all’albo dei gestori ambientali. Per lui tale adempimento non doveva essere richiesto, dal momento che i trasporti avvenivano saltuariamente.
I giudici, nel rigettare il ricorso, hanno sottolineato che non può essere invocata l’ignoranza della legge penale ex articolo 5 Cpi, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale, da parte di chi, professionalmente inserito in un settore di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si informi sulle regole del settore.

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