Corte di Cassazione penale | Sentenza n. 26713 del 25/06/15

Per variare i volumi serve il permesso di costruire

La sentenza specifica che è necessario avere il permesso di costruire e non solamente la Scia, prima Dia, in caso di ricostruzione di un immobile demolito con modifiche tipologiche, incremento volumetrico parziale e variazione di destinazione d’uso.

È necessario il permesso di costruire e non la sola Dia (oggi Scia) per la ricostruzione di un immobile demolito con modificazioni tipologiche, variazione di destinazione d’uso e con parziale incremento volumetrico.demolizione-ricostruzione

In seguito all’innovazione legislativa del dl 69/2013, convertito nella legge 98/2013, costituita dalla modificazione introdotta nel dpr 380/2001 (ovvero Testo unico edilizia), «il requisito del rispetto dell’identità di sagoma non è più elemento indefettibile onde operare per la diagnosi differenziale fra gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitanti di preventivo permesso a costruire e gli altri interventi minori di risanamento conservativo assentibili anche tramite la presentazione della Dia e ora della Scia». Questo è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 26713 depositata il 25 giugno.
I giudici sottolineano che la sopravvenuta innovazione legislativa (Decreto del fare) integra il reato di cui all’art. 44 del dpr 380/2001 riguardante la ricostruzione di un edificio demolito senza preventivo rilascio del permesso di costruire. Sia perché si tratta di intervento di nuova costruzione e/o di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per edificio un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, copertura e strutture orizzontali, sia perché non è applicabile l’art. 30 del Decreto del fare che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi (crollati o demoliti) al regime semplificato della Scia (prima Dia), richiede l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili.
Si fa presente che dal 21 agosto di due anni fa sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma.

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