Ministero Sviluppo Economico | Iper ammortamento

Perizie giurate da fornire per beni con valore superiore a 500mila euro

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa possono accedere alle misure agevolative dell'iper ammortamento e del super ammortamento. L'iper ammortamento consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisizione di alcuni beni materiali e strumentali nuovi ad alta tecnologia.

Dal ministero dello Sviluppo Economico alcuni chiarimenti riguardanti la redazione della perizia giurata da fornirsi in caso di beni con valore superiore  a 500mila euro.

In particolare è specificato che la perizia tecnica giurata da parte di un  professionista (ingegnere o perito) iscritto negli albi professionali di riferimento, per gli investimenti in iper ammortamento superiore a 500mila euro deve attestare che lo stesso possiede caratteristiche tecniche tali da inserirlo negli elenchi cui fanno riferimento l’allegato A o l’allegato B della legge 232 del 2016 (è la legge di bilancio 2017).

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (comprese le imprese individuali assoggettate all’Iri con sede fiscale in Italia) incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico di riferimento possono accedere alle misure di agevolazione dell’iper ammortamento e super ammortamento.

L’iper ammortamento consiste nella possibilità di maggiorare del 150% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento (ovvero dei canoni di leasing) il costo di acquisizione di alcuni beni materiali, strumentali nuovi ad alta tecnologia.

L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che parte dal 1 gennaio di quest’anno (data di entrata in vigore della legge di bilancio) al 31 dicembre di quest’anno (al 30 giugno 2018 in presenza di specifiche condizioni).

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previsto dall’articolo 109 (comma 1 e 2 ) del Tuir.

Quindi un bene materiale strumentale nuovo elencato nell’allegato A e consegnato nel 2016 non può essere inserito per usufruire della maggiorazione del 150% poiché l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato anche se può beneficiare solo della maggiorazione del 40%.

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