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Permesso di costruire, la nuova modulistica unificata

Entro il 20 ottobre i Comuni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali i moduli: nuova modulistica unificata che dovrà essere adottata dalle Regioni entro il 30 settembre. La mancata pubblicazione dei moduli costituisce illecito disciplinare. Il permesso di costruire dovrà essere presentato nei casi di: interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva di prospetti o degli edifici.

Con l’accordo del 6 luglio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto siglato tra Governo, Regioni ed Enti locali, è stato adottato il modulo unificato e standardizzato per la presentazione del permesso di costruire.

In sintesi dal prossimo 21 ottobre, su tutto il territorio nazionale sarà possibile utilizzare il nuovo modulo unificato del permesso di costruire.

I Comuni hanno l’obbligo di renderlo disponibile sui propri siti entro il prossimo 20 ottobre e le Regioni potranno integrarlo con specifiche normative entro il prossimo 30 settembre.

La mancata pubblicazione dei moduli da parte dei Comuni costituisce un illecito disciplinare del funzionario incaricato (che viene punito con la sospensione del servizio e la perdita della retribuzione da tre giorni a sei mesi).

L’obbligo di pubblicazione è assolto anche attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento oppure il link alla modulistica adottata dalla Regione successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

Le novità più rilevanti contenute nel permesso di costruire riguardano:

  • la soppressione del riferimento alla denuncia di inizio attività, abrogata;
  • nel riquadro 1 rubricato nuova costruzione del modello e, nello specifico, al punto 1.1.8 è stata inserita la voce interventi di trasformazione edilizia urbanistica del territorio non rientranti nelle lettere a-b-c-d dell’art. 3 comma 1 del dpr n. 380/2001;
  • è stato apportato alla fine del modello il quadro di riepilogo dei documenti da presentare, quadro che potrà essere adattato dalle Regioni in funzione delle informazioni indicate nella richiesta di permesso di costruire e nella relazione di asseverazione e potrà essere predisposto in automatico dal sistema informativo.

Con l’articolo 10 del dpr 380/2001 vengono elencati gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati al permesso di costruire.
Si tratta degli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio (in tutto o in parte) diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, che limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché interventi che comportino modificazioni della sagoma d’immobili sottoposti a vincoli secondo il dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004.

L’art. 12 del dpr 380/2001 prevede che il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, della disciplina urbanistica-edilizia vigente.

Il permesso di costruire è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dell’ente pubblico dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio: di fatto all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

Di fronte a contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumento urbanistici adottati è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia trascorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.

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