Tar Piemonte | Sentenza 1304/2015

Permesso di costruire: l’impresa subentrante ha diritto alla proroga

Una sentenza della seconda sezione del Tar Piemonte ha stabilito che l’impresa edile che subentra nella convenzione ha diritto alla proroga triennale sul termine d’inizio e fine dei lavori di lottizzazione.

Grazie al decreto del Fare, l’impresa edile subentrata nella convenzione ha diritto alla proroga di tre anni e non di due anni sul termine d’inizio e fine dei lavori di lottizzazione. Questo è quanto emerge dalla sentenza 1304/2015, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Piemonte. E questo perché la norma del decreto legge 69/2013, così come modificata dalla legge di conversione 98/2013, va interpretata in senso favorevole ai progetti edilizi più impegnativi quando c’è interesse alla conclusione delle opere urbanistiche. Il differimento opera automaticamente e risulta ammissibile (anzi dovuto) qualora il termine originario sia già venuto a scadenza.CANTIEREIl tutto ha avuto inizio col ricorso accolto dell’impresa edile chiamata a dare attuazione al piano esecutivo per la costruzione di undici villette residenziali dopo la convenzione firmata fra i proprietari delle aree e l’amministrazione locale. Il comune ha sbagliato a dichiarare estinto il titolo edilizio per il mero decorso del tempo. Secondo i giudici, la norma dev’essere interpretata nel senso che alla proroga dei permessi edilizi dev’essere riconosciuta una maggiore ampiezza quando i titoli sono rilasciati per le lottizzazioni. E questo non soltanto per le difficoltà che le imprese incontrano per porre a termine le convenzioni, infatti c’è anche un interesse pubblico affinché siano concluse le urbanizzazioni primarie e secondarie. Inoltre, non si può non considerare la crisi congiunturale che sta assillando le imprese di costruzioni.
Per la lottizzazione pertanto non è prevista la ricorrenza di alcun presupposto per l’operatività della proroga triennale. Si tratta in particolare della previa comunicazione del soggetto interessato e della condizione che i termini iniziali e finali non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato. Per questo è stato ritenuto illegittimo il provvedimento del comune che ha dichiarato l’impresa decaduta dal permesso di costruire senza tenere conto della proroga automatica del termine per l’inizio dei lavori.

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