Ministero Sviluppo Economico | Pareri

Pmi e start up innovative: le specifiche del Mise

Dal ministero i nuovi pareri sulla qualifica di pmi e start up innovativa. Requisito essenziale è la certificazione di bilancio della fase d'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, documentazione che deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione.

START UPDal ministero dello Sviluppo economico alcune novità contenute nei pareri riguardanti le pmi innovative secondo quanto specificato dal decreto legge n. 3 «Investiment Compact».
Le immobilizzazioni immateriali sono da considerare tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito per il riconoscimento di pmi innovativa e per la conseguente iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. Occorre ricordare che è in possesso del requisito soggettivo la piccola e media impresa innovativa che impiega personale qualificato sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di parasubordinazione, anche se si considera la dicitura «A qualunque titolo». Nello specifico, il legislatore non pone nè con riferimento alle pmi innovative e neppure alle start up alcun pregiudizio verso le forme giuridico-contrattuali di collaborazione del personale qualificato con la società.
Requisito essenziale. La certificazione di bilancio è da considerarsi requisito essenziale della pmi innovativa nella fase d’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e deve rimanere tale per tutta la durata dell’iscrizione.
Start up innovativa. Non è in possesso del requisito dettato dall’art. 25 (comma 2 lettera g) del dl n. 179/2012 la start up innovativa la cui attività deriva dall’affitto dell’azienda. La normativa infatti è esplicita nel considerare le esclusioni elencando fusioni, cessioni, scissioni e non elenca l’affitto di ramo d’azienda. Il 3 settembre scorso il ministero dello Sviluppo economico aveva risposto a un quesito in tema di start up d’impresa a riguardo di una società operante nell’ambito dell’innovazione tecnologica che non disporrebbe del requisito soggettivo secondo l’art. 25 del dl n. 179/2012 che stabilisce nel punto g quanto segue: non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o cessione di azienda in quanto trattasi di srl già costituita che si renderebbe affittuaria di un’azienda.
Esperienze professionali di soci e personale. Il ministero ha risposto anche a un quesito in merito al deposito del curriculum vitae dei soci per una società che effettua una campagna di equity crowfunding e presenta così un azionariato diffuso. Risulta quindi che è necessario indicare i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, nella pmi innovativa esclusi eventuali dati sensibili. Scopo del dispositivo di legge è quello della conoscenza dei dati relativi ai soggetti impegnati direttamente nella start up o nella pmi innovativa e anche quelli che a titolo d’investimento partecipano tramite azionariato al capitale di rischio.
Attività di Ricerca & Sviluppo. Sempre dal ministero la specifica del requisito dei costi in attività di Ricerca e Sviluppo per la qualifica di pmi innovativa. Ogni spesa per R&S sia da considerarsi rilevante ai fini della qualifica di pmi innovativa con la sola eccezione delle spese immobiliari. Le immobilizzazioni immateriali sono da considerarsi tra le attività di Ricerca & Sviluppo allo scopo del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento sia della pmi innovativa sia della start up innovativa. I poteri di verifica sul possesso dei requisiti della pmi innovativa (o della start up) da parte delle Camere di commercio è da considerarsi di natura formale.

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