Consiglio nazionale architetti | Circolare agli iscritti

Pos: professionista esente da eventuali sanzioni

Una comunicazione del presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie, specifica che il professionista deve indicare nel contratto modalità tracciabili e certe di accettazione di pagamento della parcella da parte della clientela. Specificando che il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, assegno o bonifico bancario non sarà soggetto a sanzioni.

L’interpretazione in merito all’obbligo del pos per gli architetti contenuta nel parere legale fornito al presidente del Consiglio nazionale degli architetti Leopoldo Freyrie, che ha inviato una circolare agli iscritti (la numero 79/2014), precisa che il professionista deve «specificare nel contratto modalità certe e tracciabili di accettazione di pagamento della parcella da parte del cliente, indicando in modo esplicito che il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario o assegno».PosCosì facendo il professionista sarà al riparo da eventuali sanzioni che potrebbero derivare da contestazioni alla Guardia di Finanza per non aver accettato pagamenti con carte di debito a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo a partire dal prossimo 30 giugno. Secondo il parere legale, le disposizioni relative all’accettazione di pagamenti attraverso carte di debito introducono un onere piuttosto che un obbligo di natura legale e il campo di applicazione rimane limitato ai soli casi nei quali saranno i committenti-clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dell’obbligazione pecuniaria a proprio carico solo attraverso la carta di debito.

Mora del creditore. In caso di inadempienza del professionista verrebbe a determinarsi la fattispecie giuridica di mora del creditore ex-articolo 1206 codice civile, che non libera il debitore dall’obbligazione.

Sanzioni. La normativa non prevede esplicite sanzioni per il professionista. Il dl 179/2012 si limita ad effettuare un generale rinvio al dlgs 231/2007. Nel parere del legale emerge che ne deriva il caso che potrebbe esservi una sanzione nei confronti del professionista che non accetta pagamenti con carte di debito solo a seguito di contestazione formulata alla Guardia di Finanza, contestazione di fatto di poca efficacia se viene dimostrato che il committente è stato edotto della possibilità di effettuare pagamenti con altre modalità stabilite in sede di contratto.

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