Infortuni mortali

Prestazione d’indennità erogata entro 30 giorni

La domanda di prestazione deve essere presentata entro 40 giorni dal decesso.
La prestazione d’indennità come da procedura voluta dal ministero del Lavoro e dall’Inail, viene erogata entro 30 giorni dall’accertamento del fatto
La prestazione d’indennità viene erogata entro 30 giorni dall’accertamento del fatto.

L’una tantum consiste in un riconoscimento economico per i nuclei familiari ovvero coniuge e figli in primo luogo e poi sorelle, fratelli e genitori, di vittime del lavoro.

In seguito agli eventi luttuosi del 2012 a causa di infortuni mortali sul posto di lavoro, è stato presentato il dm del 10 ottobre 2012 già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285/2012 che aggiorna l’una tantum per i familiari come variabile tre i 9 e i 25mila euro anziché i precedenti 6.5 – 22.5mila euro.
Si tratta di una prestazione economica definita con la legge 296/2006 resa poi effettiva nel 2007 con il dm del 2 luglio e dm 19 novembre 2008:
l’una tantum consiste in un riconoscimento economico per i nuclei familiari ovvero coniuge e figli in primo luogo e poi sorelle, fratelli e genitori, di vittime del lavoro.
La prestazione d’indennità come da procedura voluta dal ministero del Lavoro e dall’Inail, viene erogata entro 30 giorni dall’accertamento del fatto: la domanda di prestazione deve essere presentata entro 40 giorni dal decesso.
Il recente decreto ha approvato modifiche sui valori della prestazione da erogare in caso di infortuni gravi o mortali.
Per quelli avvenuti tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è previsto un incremento delle risorse stanziate di 12.761.998 euro e mentre la modalità di accesso non cambiano viene modificato l’importo.
Le categorie di indennità restano 4:
– un familiare: 9 mila euro di indennizzo (contro i 6500 del 2011)
– due familiari: 13.500 euro di indennizzo (contro i 10.500 del 2011)
– tra familiari: 18 mila euro di indennizzo (contro i 14.500)
– più di tre familiari: 25 mila euro di importo contro i 22.500 dell’anno precedente.

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