L’una tantum consiste in un riconoscimento economico per i nuclei familiari ovvero coniuge e figli in primo luogo e poi sorelle, fratelli e genitori, di vittime del lavoro.
In seguito agli eventi luttuosi del 2012 a causa di infortuni mortali sul posto di lavoro, è stato presentato il dm del 10 ottobre 2012 già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285/2012 che aggiorna l’una tantum per i familiari come variabile tre i 9 e i 25mila euro anziché i precedenti 6.5 – 22.5mila euro.
Si tratta di una prestazione economica definita con la legge 296/2006 resa poi effettiva nel 2007 con il dm del 2 luglio e dm 19 novembre 2008:
l’una tantum consiste in un riconoscimento economico per i nuclei familiari ovvero coniuge e figli in primo luogo e poi sorelle, fratelli e genitori, di vittime del lavoro.
La prestazione d’indennità come da procedura voluta dal ministero del Lavoro e dall’Inail, viene erogata entro 30 giorni dall’accertamento del fatto: la domanda di prestazione deve essere presentata entro 40 giorni dal decesso.
Il recente decreto ha approvato modifiche sui valori della prestazione da erogare in caso di infortuni gravi o mortali.
Per quelli avvenuti tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è previsto un incremento delle risorse stanziate di 12.761.998 euro e mentre la modalità di accesso non cambiano viene modificato l’importo.
Le categorie di indennità restano 4:
– un familiare: 9 mila euro di indennizzo (contro i 6500 del 2011)
– due familiari: 13.500 euro di indennizzo (contro i 10.500 del 2011)
– tra familiari: 18 mila euro di indennizzo (contro i 14.500)
– più di tre familiari: 25 mila euro di importo contro i 22.500 dell’anno precedente.